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Consultazione 2010/74: Revisione dell'ordinanza del 3 marzo 1995 sulla pesatura degli animali macellati · 4 pagine
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Ordinanza sulla pesatura degli animali macellati (OPeA)
Modifica del … PROGETTO giugno 2010
Il Dipartimento federale dell’economia
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I
L’ordinanza del DFE del 3 marzo 19951 sulla pesatura degli animali macellati è modificata come segue:
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visto l’articolo 43 dell’ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la macellazione e il controllo delle carni,
Art. 3 cpv. 2
2Per gli strumenti di misurazione che sono utilizzati per determinare il peso si applicano l’ordinanza del 15 febbraio 20063 sugli strumenti di misurazione e le corrispondenti prescrizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Art. 4 lett. a, d, m e n (nuovo)
Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali delle specie bovina ed equina le seguenti parti:
a. la testa, senza carne del collo, recisa fra la nuca e la prima vertebra cervicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi senza la muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (lnn. cervicales profundi craniales) e i linfonodi retrofaringei laterali (lnn. retropharyngei laterales); per gli animali della specie equina inoltre il grasso della crineria;
d. gli organi della cavità toracica, addominale e pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale) nonché i reni con il rispettivo grasso; i depositi di grasso sulla parete addominale interna non devono essere asportati;
m. la cartilagine xifoidea;
n. i depositi di grasso annessi all’anca.