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Consultazione 2010/74: Revisione dell'ordinanza del 3 marzo 1995 sulla pesatura degli animali macellati · 4 pagine

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Ordinanza sulla pesatura degli animali macellati (OPeA)

Modifica del … PROGETTO giugno 2010

Il Dipartimento federale dell’economia

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I

L’ordinanza del DFE del 3 marzo 19951 sulla pesatura degli animali macellati è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 43 dell’ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la macellazione e il controllo delle carni,

Art. 3 cpv. 2

2Per gli strumenti di misurazione che sono utilizzati per determinare il peso si applicano l’ordinanza del 15 febbraio 20063 sugli strumenti di misurazione e le corrispondenti prescrizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 4 lett. a, d, m e n (nuovo)

Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali delle specie bovina ed equina le seguenti parti:

a. la testa, senza carne del collo, recisa fra la nuca e la prima vertebra cervicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi senza la muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (lnn. cervicales profundi craniales) e i linfonodi retrofaringei laterali (lnn. retropharyngei laterales); per gli animali della specie equina inoltre il grasso della crineria;

d. gli organi della cavità toracica, addominale e pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale) nonché i reni con il rispettivo grasso; i depositi di grasso sulla parete addominale interna non devono essere asportati;

m. la cartilagine xifoidea;

n. i depositi di grasso annessi all’anca.

1 RS 817.190.4

2 RS 817.190

3 RS 941.210