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Consultazione 2010/74: Revisione dell'ordinanza del 3 marzo 1995 sulla pesatura degli animali macellati · 4 pagine
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Art. 5 lett. a
Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali delle specie ovina e caprina le seguenti parti:
a. la testa, senza carne del collo, recisa fra la nuca e la prima vertebra cervicale; nel caso di agnelli e capretti la vena giugulare con un taglio parallelo all’asse del collo;
Art. 6 Rubrica, periodo introduttivo nonché lett. a, d e g
Carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti
Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti, le seguenti parti:
a. gli unghioni;
d. gli occhi, le palpebre, i condotti uditivi esterni, la laringe (larynx) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico della faringe), la trachea, la faringe (pharynx), i linfonodi cervicali superficiali ventrali (lnn. cervicales superficiales ventrales); l’esofago; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura;
g. Abrogato
Art. 6a Carcasse di scrofe madri e verri adulti
Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse di scrofe e verri adulti le seguenti parti:
a. la testa, senza carne del collo, recisa fra la nuca e la prima vertebra cervicale;
b. i piedi della prima articolazione sopra l’osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale);
c. gli organi della cavità toracica, addominale e pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale) nonché i reni con il rispettivo grasso e il grasso addominale;
d. i grossi vasi sanguigni lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e addominale nonché il diaframma all’attacco delle costole;
e. il midollo spinale;
f. gli organi urinari e gli organi genitali;
g. nelle scrofe madri, le mammelle.
Art. 8 cpv. 2
Abrogato