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Consultazione 2010/74: Revisione dell'ordinanza del 3 marzo 1995 sulla pesatura degli animali macellati · 4 pagine

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Art. 5 lett. a

Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali delle specie ovina e caprina le seguenti parti:

a. la testa, senza carne del collo, recisa fra la nuca e la prima vertebra cervicale; nel caso di agnelli e capretti la vena giugulare con un taglio parallelo all’asse del collo;

Art. 6 Rubrica, periodo introduttivo nonché lett. a, d e g

Carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti

Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti, le seguenti parti:

a. gli unghioni;

d. gli occhi, le palpebre, i condotti uditivi esterni, la laringe (larynx) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico della faringe), la trachea, la faringe (pharynx), i linfonodi cervicali superficiali ventrali (lnn. cervicales superficiales ventrales); l’esofago; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura;

g. Abrogato

Art. 6a Carcasse di scrofe madri e verri adulti

Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse di scrofe e verri adulti le seguenti parti:

a. la testa, senza carne del collo, recisa fra la nuca e la prima vertebra cervicale;

b. i piedi della prima articolazione sopra l’osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale);

c. gli organi della cavità toracica, addominale e pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale) nonché i reni con il rispettivo grasso e il grasso addominale;

d. i grossi vasi sanguigni lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e addominale nonché il diaframma all’attacco delle costole;

e. il midollo spinale;

f. gli organi urinari e gli organi genitali;

g. nelle scrofe madri, le mammelle.

Art. 8 cpv. 2

Abrogato