Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/74: Revisione dell'ordinanza del 3 marzo 1995 sulla pesatura degli animali macellati · 3 pagine

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Se i Cantoni beneficiano della possibilità di affidare l’esecuzione a organizzazioni private possono risultare costi causati dalle indennizzazioni di queste ultime. Non vi sono conseguenze finanziarie per la Confederazione.

IV. Rapporti con il diritto europeo

Le modifiche proposte corrispondono agli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, in particolare nell’ambito dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

Con la presente modifica dell’ordinanza sulla pesatura degli animali macellati si eliminano differenze rispetto al diritto comunitario UE. Nei regolamenti (CE) n. 1234/20074 e n. 1249/20085 l’UE disciplina le disposizioni relative all’apprestamento per gli animali delle specie bovina, suina e ovina, anche se va detto che per queste due ultime specie gli Stati membri dell'UE hanno la competenza di derogare alle regole vigenti. Le rimanenti differenze rispetto al diritto comunitario UE non sono importanti dato che la Svizzera usufruisce dello stesso margine di competenza di cui dispone uno Stato membro dell’UE.

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RS 0.916.026.81

4 GU L 299 del 22.10.2007, pag. 95. 5 GU L 337 del 10.12.2008, pag. 3.