Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 8 pagine

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Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva sull’OIDI

Sull’articolo 1 capoverso 3 OIDI sono stati espressi due pareri: in uno è auspicata una precisazione del capoverso (GR) e nell’altro la sua soppressione poiché limita in modo troppo restrittivo l’attribuzione dell’IDI alle persone fisiche di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 6 LIDI (VD).

4.2 Sezione 2: IDI e complemento IDI, articoli 5 – 8

Questa sezione stabilisce com’è strutturato l’IDI, a cosa serve il complemento IDI e come avviene l’attribuzione alle unità IDI. È inoltre disciplinata la conservazione dell’IDI per le unità IDI che riprendono l’attività economica precedente dopo una fase in cui erano iscritte come “cancellate”.

Da alcune reazioni (Cantoni OW e ZG, CCCC/ACCP) emerge che data l’indicazione facoltativa del complemento IDI da parte delle unità IDI non si può sapere con certezza se un’unità IDI è iscritta nel registro di commercio e/o assoggettata all’IVA. I Cantoni ZH, LU e AG fanno inoltre notare che, siccome l’iscrizione nel registro di commercio ha effetti giuridici, anche dopo l’introduzione dell’IDI gli uffici del registro di commercio dovranno avere la possibilità di iscrivere nuove ditte nel registro giornaliero immediatamente, in modo da poter procedere alla costituzione della ditta.

Due Cantoni (AR, TG) temono un maggior onere umano e finanziario da non sottovalutare se, su istruzione dell’UST, gli uffici del registro di commercio dovranno eventualmente comunicare alle unità IDI per iscritto l’IDI che è stato attribuito loro.

Da parte dell’economia (p. es. economiesuisse o SGCI) è accolta favorevolmente in particolare la sostituzione progressiva dei sistemi di numerazione esistenti con l’IDI.

4.3 Sezione 3: Registro IDI, articoli 9 – 10

Questa sezione definisce le caratteristiche addizionali per il registro IDI. Si tratta di dati che possono essere consultati solo dai servizi IDI e servono a identificare più in dettaglio l’unità IDI. In questa sezione sono disciplinati anche la gestione e i costi dell’ulteriore sviluppo del registro IDI.

La data di nascita delle persone fisiche, che può essere iscritta quale caratteristica addizionale se è necessaria per l’identificazione univoca dell’unità IDI, è considerata contraria ai principi della protezione dei dati in alcuni pareri (BS, Unione delle città svizzere). Si propone di sostituirla con il numero AVS a 13 cifre (GR, AG).

Vari Cantoni (BE, SZ, FR, AR, NE) temono che l’allacciamento tecnico dei servizi IDI al registro IDI implici costi impossibili da stimare per i servizi IDI, che ai sensi dell’ordinanza devono assumersi i costi dell’allacciamento al registro IDI attraverso le varie interfacce messe a disposizione. È quindi espresso l’auspicio che siano apportate solo le modifiche veramente necessarie e che, nei limiti del possibile, siano utilizzati gli standard nazionali e internazionali in materia di Governo elettronico già esistenti, ad esempio quelli di eCH.ch. Timori simili sono espressi anche dall’USAM e da altri due rappresentanti dell’economia (SGCI e Unione svizzera dei carrozzieri), che in ogni caso vogliono evitare che l’introduzione dell’IDI si traduca in spese di adeguamento o maggiori uscite per le imprese. In alcune reazioni, ad esempio quelle dei Cantoni OW, ZG, FR, AR e NE, si fa addirittura notare che le spese di sviluppo per le interfacce presso i servizi IDI dovrebbero essere finanziate integralmente dall’UST.

4.4 Sezione 4: Numero amministrativo, articoli 11 – 16

Vi sono unità che non costituiscono unità IDI, ma devono essere identificate da certi servizi IDI. A queste unità può essere attribuito un numero amministrativo. In questa sezione sono disciplinate la sua attribuzione e l’eventuale conversione in un IDI, le caratteristiche e la consultazione dei dati delle unità amministrative.

Per le amministrazioni delle contribuzioni, le unità IDI legate tra di loro, come ad esempio le società semplici o le succursali di unità IDI, devono poter essere distinte le une dalle altre. Qualcuno chiede se ciò non possa avvenire mediante un numero amministrativo (SZ). A tal fine, le amministrazioni delle contribuzioni dovrebbero però essere considerate servizi IDI e poter notificare unità amministrative all’UST.