Progetto
Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Progetto del 23 giugno 2010 dell’indagine conoscitiva
Ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 18 giugno 20101 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI),
ordina:
Sezione 1: Unità IDI, servizi IDI e notifica dei dati IDI
Art. 1 Unità IDI
(art. 3 cpv. 1 lett. c n. 3, 5 e 6 LIDI)
1 Sono considerate unità IDI ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 3 LIDI solo le unità iscritte presso almeno un servizio IDI per via della loro attività economica.
2 Non rientrano tra le unità IDI di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 5 LIDI i beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite.
3 Sono considerate unità IDI secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 6 LIDI unicamente le persone fisiche che tengono animali ai sensi degli articoli 7 e 18a dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.
Art. 2 Registrazione dei servizi IDI
(art. 3 cpv. 1 lett.d LIDI)
Per l’iscrizione nel registro, i servizi IDI di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera d LIDI si annunciano all’Ufficio federale di statistica (UST).
Art. 3 Gerarchia delle notifiche
RS ..........
1RS
2 RS 192.12
3 RS 916.401
2010–......