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Consultazione 2010/82: Creazione delle basi legali necessarie all'istituzione di zone ambientali · 8 pagine

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Art. 6 Disposizioni penali

1 Chiunque apponga il contrassegno ambientale su un veicolo diverso da quello per il quale è stato rilasciato è punito con una multa non inferiore a 500 franchi.

2 Chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti l’apposizione e la rimozione del contrassegno di cui all’articolo 5 è punito con una multa.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova