Progetto
Consultazione 2010/82: Creazione delle basi legali necessarie all'istituzione di zone ambientali · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Art. 6 Disposizioni penali
1 Chiunque apponga il contrassegno ambientale su un veicolo diverso da quello per il quale è stato rilasciato è punito con una multa non inferiore a 500 franchi.
2 Chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti l’apposizione e la rimozione del contrassegno di cui all’articolo 5 è punito con una multa.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova