Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/86: Revisione parziale dell'ordinanza sulla formazione professionale · 5 pagine
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Compendio
La tutela del diritto ai contributi per i fondi dichiarati di obbligatorietà generale ai sensi dell’articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale1 (LFPr) è stato fatto valere, finora, davanti ad un tribunale civile. Con sentenza del 4 febbraio 2010 (2C_58/2009) il Tribunale federale si è espresso in merito alla natura giuridica dell’obbligo di contribuzione per i fondi dichiarati di obbligatorietà generale dal Consiglio federale. Il Tribunale federale ha stabilito che la richiesta di contributi rientra nella sfera di diritto pubblico. In virtù della decisione del Tribunale federale, in qualità di organizzazioni private con competenze di diritto pubblico i responsabili del fondo hanno la facoltà di emanare decisioni. Ai fini di garantire la certezza giuridica, la facoltà delle organizzazioni responsabili dei fondi per la formazione professionale ad emanare decisioni deve essere sancita nell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale2 (OFPr).
1. Situazione iniziale
Il 23 settembre 2010 l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha avviato l’indagine conoscitiva sulla modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale. All’indagine conoscitiva hanno partecipato i Cantoni, le organizzazioni mantello svizzere dell’economia e numerose organizzazioni del mondo del lavoro. L’indagine si è conclusa il 6 ottobre 2010. Complessivamente sono pervenuti 31 pareri.
2. Partecipazione all’indagine conoscitiva
Sono pervenuti i pareri dei seguenti partecipanti:
- la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP);
- 14 uffici cantonali preposti alla formazione professionale: AR, AG, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SO, TG, TI, VD, VS e ZH;
- l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM);
- 13 organi responsabili di fondi per la formazione professionale dichiarati di obbligatorietà generale o organi responsabili di fondi per la formazione professionale per i quali è in corso la procedura concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale: l’Unione Svizzera dei Carrozzieri (USIC), l’Unione Svizzera del Metallo (USM), Campo professionale agricoltura e professioni agricole (oml AgriAliForm); l’Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti (USIE); l’Associazione Svizzera costruttori in legno (holzbau schweiz), l’Associazione svizzera dei decoratori d’interni, del commercio specializzato di mobili e dei sellai (interieursuisse), l’Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS), l’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti (ASFMS), l’Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec), l’Associazione “Verband Werbetechnik und Print” (VWP); l’Organizzazione del mondo del lavoro Wald (oml Wald), Comunità d’interessi dei fabbricanti di strumenti musicali (IGMIB) e l’Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale (SAVOIRSOCIAL);
- Fédération des Entreprises Romandes e CENTRE PATRONAL.
1 RS 412.10 2 RS 412.101