Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/86: Revisione parziale dell'ordinanza sulla formazione professionale · 5 pagine
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3. Panoramica
3.1 Approvazione completa
Una netta maggioranza dei partecipanti all’indagine conoscitiva non ha espresso obiezioni in merito alla modifica parziale. Dieci Cantoni su 14 approvano la proposta di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale. Questi sono: AR, AG, GL, GR, LU, SG, SO, TG, TI e VD. Appoggiano la proposta di modifica anche otto organizzazioni: IGMIB, holzbau schweiz, oml Wald, SAVOIRSOCIAL, suissetec, ASFMS, VWP e oml AgriAliForm.
3.2 Approvazione parziale
Approvano, in linea di massima, la modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale i Cantoni GE, NE e VS, l’USAM e gli organi responsabili dei fondi, come, interieursuisse, USM, USIC, USIE e ALPDS nonché Fédération des Entreprises Romandes. Tuttavia richiedono che venga fissata nell’ordinanza l’assunzione dell’onere della prova da parte delle aziende stesse, nel caso queste chiedano di essere esonerate dall’obbligo di contribuzione. Chiedono inoltre una precisazione del testo dell’ordinanza in merito alla delimitazione delle prestazioni.
3.3 Rifiuto, dubbi sul livello normativo
CENTRE PATRONAL è contrario alla revisione parziale dell’ordinanza sulla formazione professionale. CSFP, il Canton Zurigo e ALPDS mettono in dubbio l'integrazione della competenza decisionale a livello di ordinanza.
4. Sintesi dei principali risultati
Alcuni partecipanti all’indagine conoscitiva (CSFP, Cantone di Zurigo e ALPDS) mettono in dubbio che la delega di competenze alle organizzazioni del mondo del lavoro, secondo l’articolo 68a capoverso 3 proposto, possa essere disciplinata a livello di ordinanza. Secondo loro la proposta dell’UFFT sarebbe rischiosa, poiché, soprattutto nel diritto in materia di tasse e prelievi, i requisiti posti alle basi legali sono più elevati. A loro avviso la competenza di emanare decisioni necessita di una base legale formale. I partecipanti all’indagine chiedono quindi l’integrazione di tale competenza nella legge sulla formazione professionale.
CENTRE PATRONAL è contrario alla revisione parziale. In particolare ritiene inaccettabile l’esposizione delle aziende a ulteriori obblighi senza sollecitare una maggiore trasparenza da parte dei responsabili dei fondi. Un’azienda che, ad esempio, deve dimostrare a un fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale di versare già contributi a un fondo cantonale per la formazione professionale, spesso non è in grado di farlo, poiché il responsabile del fondo dichiarato di obbligatorietà generale non mostra in modo chiaro le proprie prestazioni. Se si vuole assecondare la volontà del Tribunale federale e adire veramente le vie legali di diritto pubblico, è indispensabile garantire anche la trasparenza in merito alle prestazioni dei fondi e l’estensione degli obblighi di controllo. Nell'ordinanza modificata è quindi necessario sancire anche l’obbligo dei responsabili dei fondi di dare precisazioni circa le prestazioni che sostiene e i mezzi con i quali intende finanziarle. Occorre inoltre garantire la trasparenza a livello di contabilità per evitare che le aziende vengano sollecitate a pagare per la medesima prestazione due volte.
I Cantoni NE e VS esigono anch’essi che con la presente revisione parziale venga fatta chiarezza su alcuni quesiti in merito alla delimitazione delle prestazioni tra i fondi cantonali per la formazione professionale e i fondi per la formazione professionale dichiarati di obbligatorietà generale, così come all’interno di quest’ultimo. Anche l’USAM rammenta che i «diverbi in parte molto accesi» in merito alla delimitazione delle prestazioni possano essere risolti soltanto mediante una precisazione nella legge e nell’ordinanza.