Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/86: Revisione parziale dell'ordinanza sulla formazione professionale · 5 pagine
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Il Cantone VS propone l’inserimento di un ulteriore capoverso che disciplini in generale le prestazioni dei fondi cantonali (formazione di base) e quelle dei fondi delle organizzazioni del mondo del lavoro (formazione superiore, sviluppo della professione e promozione del ramo). Propone inoltre, per una maggiore comprensione, di riprendere per analogia parte del testo di legge dell’articolo 60 capoverso 6 LFPr (di seguito in corsivo) nell’articolo 68a capoverso 2 OFPr. L’articolo 68a capoverso 2 OFPr dovrebbe recitare: «Le aziende che partecipano già alla formazione professionale per il tramite di contributi versati a un’associazione, che alimentano un fondo a favore della formazione professionale o che possono fornire la prova della fornitura di adeguate prestazioni […] ai sensi dell’articolo 60 capoverso 6 LFPr versano la differenza fra la prestazione già fornita...».
GE afferma che l’attuale articolo 68 capoverso 4 OFPr è poco preciso ed è in contrasto con l’articolo 60 capoverso 6 LFPr. I problemi non si risolvono con il trasferimento senza modifiche dell’attuale testo dell’ordinanza nel nuovo articolo 68a capoverso 2 LFPr. Anche l’ALPDS desidera un regolamento chiaro e definitivo sul significato di “che possono fornire la prova della fornitura di adeguate prestazioni di formazione o di formazione continua” (art. 60 cpv. 6 LFPr) e di “stessa prestazione” (art. 68a cpv. 2 OFPr). Eventualmente l'UFFT dovrebbe fornire ulteriori informazioni in merito.
Interieursuisse chiede che si precisi in generale cosa si intende per prestazioni, ovvero che si tratta di prestazioni di formazione dell’organizzazione del mondo del lavoro.
USAM, USM, USIC e USIE richiedono che l’onere della prova per l’esenzione dall’obbligo di contribuzione sia a carico delle aziende. Auspicano quindi di cambiare il testo relativo all’articolo 68a capoverso 2 OFPr come segue: «Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell’articolo 60 capoverso 6 LFPr deve darne prova.» Come motivazione, i partecipanti all’indagine conoscitiva affermano che le aziende spesso sostengono di fornire già prestazioni, ma non lo dimostrano. I responsabili dei fondi sostengono per esperienza che nella maggior parte dei casi si tratti di affermazioni puramente difensive. Se l’azienda non reagisce alle ripetute sollecitazioni per l’inoltro dei documenti, ciò porta a sua volta a una procedura legale dispendiosa. L’USIE ammette che, in virtù del disciplinamento delle prove dell’articolo 8 del Codice civile3, deve fornire la prova colui che se ne arroga il diritto. Per fare chiarezza e per evitare controversie giudiziarie è tuttavia indispensabile che tale regola sia sancita nella modifica dell’OFPr nell’interesse di tutte le parti coinvolte. L’USAM precisa che mediante l’integrazione dell’onere della prova si possono evitare anche controversie relative alla delimitazione del campo d’attività tra associazioni attive in rami affini. L’inoltro dei documenti permette infatti ai responsabili dei fondi di avere una panoramica immediata sui contributi già versati dalle aziende.
L’ALPDS sostiene che il ricorso proposto contro la decisione dei responsabili dei fondi ha spesso effetto sospensivo, portando - spesso per poche centinaia di franchi svizzeri - ad un prolungamento della procedura esecutiva. Occorre quindi garantire che nei casi evidenti si possa togliere l’effetto sospensivo del ricorso.
Interieursuisse chiede inoltre di consolidare la prassi dell’UFFT relativa alle prescrizioni sulla revisione dei conti dei fondi. L’articolo 68 capoverso 6 OFPr in vigore, che in seguito alla revisione diventa l’articolo 68b capoverso 2 OFPr, rimanda agli articoli 957-964 del codice delle obbligazioni. Tuttavia l’UFFT ha già da diverso tempo emanato ulteriori direttive più restrittive. Di conseguenza, anche il nuovo capoverso 2 dovrebbe essere adeguato.
In linea di massima Fédération des Entreprises Romandes approva la revisione parziale. Tuttavia, aggiunge, occorre informare maggiormente sull’importanza dei fondi, anziché concentrarsi sulla questione delle decisioni. Sono simili le dichiarazioni rilasciate dal Cantone NE, il quale sostiene che le aziende sono spesso malinformate a proposito dell’utilità dei fondi e di conseguenza manca loro la comprensione per la richiesta di contributi.
3 RS 210