Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/90: Ordinanza sulle tasse e indennità per l'esame svizzero di maturità · 4 pagine
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2.3. Indennità
2.3.1 Presidenti della sessione (art. 6)
A causa del numero estremamente variato di candidati che si presentano, le sessioni dell’esame svizzero di maturità nelle diverse regioni del Paese richiedono altrettante tipologie di presenza da parte dei presidenti. L’onere per i lavori di pianificazione e preparazione, nonché per il follow-up degli esami, rimane invece praticamente lo stesso per ogni sessione.
L’indennità forfetaria di 3000 franchi a sessione applicata finora può dunque rimanere invariata. Al contrario pare opportuno prevedere un’indennità di presenza differenziata: l’introduzione di un’indennità di 180 franchi per mezza giornata, che sostituisce l’attuale indennità giornaliera prevedendo lo stesso importo, introduce una prassi, in materia di determinazione delle indennità, basata maggiormente sull’onere effettivo.
2.3.2 Preparazione delle prove (art. 7 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 e 3)
Finora l’indennità per la preparazione delle prove era composta di tre parti:
Ö forfait per gli esami;
Ö onere per la seduta di redazione;
Ö indennità per il numero di pagine.
Per garantire un migliore controllo della qualità, sempre più spesso i compiti di preparazione delle prove sono affidati a squadre di almeno due persone. La prassi attuale in materia di determinazione delle indennità necessita vieppiù di chiarificazione. Le indennità previste finora per materie quali le scienze naturali, umane e sociali, nonché per le opzioni specifiche (eccetto le lingue e le arti visive) e calcolate «per autore» hanno portato a una mancanza di chiarezza per quanto concerne l’indennizzo delle squadre composte di più persone. In taluni casi, le indennità sono state applicate per analogia anche in altre materie. Il Controllo federale delle finanze CDF ha già espresso oralmente alla SER le sue considerazioni sull’insufficiente attenzione prestata alla parità di trattamento.
Ai tempi della macchina da scrivere, per la persona incaricata di dattilografare il testo della prova d’esame era prevista un’indennità calcolata in base al numero di pagine trascritte a macchina. Ora, grazie alla moderna tecnologia (informatica), il lavoro di stesura del testo non ha più lo stesso peso che in passato. Le prove possono essere estremamente diverse, a seconda che le risposte debbano essere riportare su un foglio separato (per il quale non è prevista alcuna indennità) oppure scritte direttamente dopo le domande.
La nuova regolamentazione, semplificata rispetto a prima, si propone sia di creare maggiore chiarezza sia di agevolare la costituzione di squadre di lavoro.
Ö L’onere per le sedute di redazione e l’indennità per numero di pagine vengono abrogati.
Ö I forfait per gli esami aumentano e sono definiti come contributo forfetario per una squadra di due
persone. Le singole persone percepiscono l’80 per cento del contributo previsto per due persone, mentre i gruppi composti di tre o più persone ricevono il 150 per cento dei contributi forfetari, poiché l’onere per il coordinamento è maggiore.
Grazie a questa differenziazione, i singoli autori non ricevono indennità eccessivamente ridotte.
L’importo dei contributi forfetari è basato sui costi effettivi per l’anno di riferimento 2009.
Per i lavori supplementari, come la traduzione (per la maturità bilingue), la seconda lettura (nel caso di singoli autori), il disbrigo dei ricorsi ecc., è prevista un’unica tariffa oraria di 70 franchi.
Le presenti modifiche si propongono di semplificare la procedura in materia d’indennità.
3/4 Begleittext Gebührenverordnung