Progetto
Consultazione 2011/107: 10.444 Codice di procedura penale. Disposizioni sulla verbalizzazione · 8 pagine
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Rapporto
1 Genesi del progetto
1.1 Iniziativa parlamentare
Il 20 maggio 2010, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha accolto con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e una astensione la proposta di un proprio membro di elaborare un’iniziativa parlamentare conformemente all’articolo 109 capoverso 1 della legge sul Parlamento (LParl)1. Scopo dell’iniziativa è proporre una modifica del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP)2 affinché, laddove le udienze sono registrate mediante dispositivi tecnici, si possa fare a meno di leggere o dar da leggere il verbale dell’interrogatorio all’interrogato e di farglielo firmare. Il 15 ottobre 2010, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha acconsentito con 21 voti contro 3 all’elaborazione di un progetto di atto normativo (art. 109 cpv. 3 LParl).
1.2 Lavori della Commissione
Nel corso del 2011 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (qui di seguito «la Commissione») si è occupata a due riprese dell’attuazione dell’iniziativa parlamentare. Il 20 ottobre 2011 ha accolto all’unanimità l’avamprogetto allegato ed ha deciso di sottoporlo per parere a una cerchia ristretta di ambienti interessati.
Conformemente all’articolo 112 capoverso 1 LParl, la Commissione si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Situazione iniziale
2.1.1 Panoramica generale
L’articolo 78 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0), che attualmente disciplina la verbalizzazione degli interrogatori, recita:
1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2 Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l’interrogato.
3 Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.