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Consultazione 2011/107: 10.444 Codice di procedura penale. Disposizioni sulla verbalizzazione · 8 pagine
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2.1.2.4 Verifica della correttezza del verbale
L’obbligo di leggere e firmare il verbale è la conseguenza diretta del fatto che nei verbali deve essere riportata la sostanza delle deposizioni, non necessariamente la loro trascrizione letterale (art. 78 cpv. 3 CPP e contrario). Per garantire dunque che le deposizioni siano state registrate correttamente è previsto l’obbligo di dare lettura del verbale e di farlo firmare.
Si tratta di una verifica particolarmente importante quando l’interrogatorio si svolge in una lingua straniera con l’intermediazione di un traduttore o interprete. Se il verbale non venisse tradotto e dato da firmare all’interrogato, quest’ultimo potrebbe sempre sostenere che il verbale è stato tradotto erroneamente.
2.1.2.5 Nessuna procedura di rettifica e di ricorso
La lettura e la firma del verbale rendono praticamente inutile la procedura di cui all’articolo 79 CPP che prevede la rettifica del verbale al termine dell’udienza. Inoltre, evitano che in secondo grado il tribunale debba pronunciarsi sull’esattezza del verbale (ad esempio se viene contestata un’errata traduzione) poiché la presunta inesattezza non può più costituire una ragione valida per impugnare la sentenza di primo grado.
Il tempo così risparmiato permette di compensare in parte quello impiegato per la lettura e la firma del verbale.
2.1.3 Critica
Le critiche mosse alla regolamentazione in vigore sostengono che la lettura (e se necessario la traduzione) e la firma del verbale prolungano notevolmente le udienze.
Stando a stime effettuate prima dell’entrata in vigore del CPP, le disposizioni riguardanti i verbali avrebbero raddoppiato se non addirittura triplicato il tempo necessario per un dibattimento.5 In realtà, i dati raccolti dal Cantone di Zurigo durante la fase test hanno evidenziato la situazione seguente: tempi mediamente più lunghi del 50 per cento per i casi semplici e del 100 per cento per quelli complessi, a fronte, tuttavia, di una riduzione dei tempi su altri fronti.6
2.2 La nuova regolamentazione proposta
La regolamentazione proposta non modifica l’obbligo di verbalizzare per scritto le deposizioni. Essa è dunque conforme all’articolo 76 capoverso 4 CPP secondo cui la
5 Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung. Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 7 ad art. 78.
6 Peter Marti, Das Protokollieren von Einvernahmen nach der Schweizerischen Strafprozessordnung aus der Sicht eines Zürcher Richters – Fluch oder Segen?, in: forumpoenale 2/2011, pag. 91 segg., 95.