Progetto

Consultazione 2011/107: 10.444 Codice di procedura penale. Disposizioni sulla verbalizzazione · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

verbalizzazione degli atti procedurali mediante supporti sonori o visivi può essere disposta in aggiunta alla verbalizzazione scritta, ma non al suo posto. Come la regolamentazione in vigore, quella proposta prevede l’obbligo della verbalizzazione riassuntiva e sistematica nel corso dell’udienza, il che rende di fatto superflua una revisione del verbale al termine del dibattimento.7 In altre parole, la nuova regolamentazione non intende introdurre l’obbligo di stendere un verbale al termine dell’interrogatorio sulla base delle annotazioni e registrazioni fatte, poiché ciò significherebbe da un lato produrre verbali lunghi, dettagliati e contenenti almeno in parte deposizioni testuali e, dall’altro, allungare di molto i tempi al termine dell’udienza.8

La regolamentazione proposta affida la facoltà di decidere se applicare o meno le regole della verbalizzazione ordinaria non a chi dirige il procedimento bensì al tribunale. Le ragioni sono, da un lato, l’importanza e la funzione che la lettura e la firma del verbale d’interrogatorio rivestono (cfr. sopra n. 2.1.2) e, dall’altro, il fatto che la decisione di rinunciare alla lettura e alla firma del verbale riguarda direttamente tutti i componenti del tribunale, poiché nell’ambito della deliberazione della sentenza, essi potrebbero trovarsi a dover ascoltare gli interrogatori. È altresì possibile che si rinunci a lettura e firma del verbale solo per singoli interrogatori e non per un dibattimento in generale, nel qual caso sarebbe quantomeno strano se a decidere della semplificazione del procedimento fosse solo chi lo dirige e non l’intero collegio giudicante.

Il campo d’applicazione della nuova regolamentazione è limitato ai procedimenti davanti alle corti giudicanti; i dibattimenti davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi ne sono esclusi. Poiché i temi trattati davanti a quest’ultimo sono chiaramente circoscritti, e dunque gli interrogatori sono brevi e sono poche le persone ascoltate oltre all’imputato, non appare necessario prevedere per questi casi una forma di verbalizzazione semplificata.

Ad avviso della Commissione, la regolamentazione proposta consente di rendere la procedura più efficiente assicurando un buon compromesso tra l’intento di rendere più celeri i processi e quello di rispettare i principi della procedura penale (cfr. sopra

n. 2.1.2). Il tribunale può quindi decidere di non leggere il verbale d’interrogatorio per sveltire la procedura, ma è pur sempre tenuto ad assicurare la verbalizzazione riassuntiva delle deposizioni. Poiché già prima dell’entrata in vigore del Codice di procedura penale nel gennaio 2011 alcuni Cantoni procedevano in questo modo senza problemi particolari, la Commissione ritiene che questa opzione debba essere reintrodotta. Spetterà dunque ai collegi giudicanti decidere come procedere, ovvero se avvalersi di questa possibilità o procedere secondo quanto la procedura penale prevede di regola.

7 Anche Peter Marti (Das Protokollieren von Einvernahmen nach der Schweizerischen Strafprozessordnung aus der Sicht eines Zürcher Richters – Fluch oder Segen?, in: forumpoenale 2/2011, pag. 97) è favorevole all’obbligo della verbalizzazione riassuntiva seduta stante e parallelamente alla rinuncia della lettura e firma del verbale.

8 Come avveniva, ad esempio, nel Cantone di Zurigo con la vecchia procedura penale cantonale, che cagionava un «enorme(n) Nachbearbeitungszeit» (Peter Marti, Das Protokollieren von Einvernahmen nach der Schweizerischen Strafprozessordnung aus der Sicht eines Zürcher Richters – Fluch oder Segen?, in: forumpoenale 2/2011, pag. 95).