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Consultazione 2011/107: 10.444 Codice di procedura penale. Disposizioni sulla verbalizzazione · 8 pagine

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3 Commento alle singole disposizioni

Cpv. 5bis

Con l’introduzione della nuova disposizione nell’articolo 78 si precisa chiaramente che si può prescindere unicamente dall’obbligo di dare lettura e far firmare il verbale, ma non da quello di procedere seduta stante alla verbalizzazione riassuntiva delle deposizioni.

Inoltre, il campo d’applicazione di questa deroga è limitato alla sola procedura dibattimentale. Davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi, infatti, i verbali degli interrogatori dovranno continuare ad essere letti e firmati. L’agevolazione si applica invece alla procedura d’appello visto il rinvio alle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado di cui all’articolo 405 capoverso 1 CPP. In caso di reclamo, infine, non vi sono interrogatori, poiché il reclamo è sempre esaminato nell’ambito di una procedura scritta (art. 397 cpv. 1 CPP).

Cpv. 7

L’attuale formulazione della disposizione può far sorgere il dubbio che le deposizioni possano essere registrate mediante dispositivi tecnici senza che vi sia l’obbligo di stilare un verbale riassuntivo seduta stante. Questa interpretazione è tuttavia in contraddizione con la disposizione dell’articolo 76 capoverso 4 CPP, in virtù della quale la registrazione degli atti procedurali può essere affidata anche a supporti sonori o visivi, ma non può sostituire quella scritta. Il nuovo capoverso 5bis potrebbe far aumentare l’incertezza poiché, nella formulazione proposta, esonera dall’obbligo della lettura e della firma del verbale, ma non da quello di verbalizzare le deposizioni seduta stante in modo riassuntivo. Si tratterebbe tuttavia di una contraddizione con quanto previsto dal capoverso 7 il quale, nella sua formulazione attuale, sembra consentire la stesura di verbali a posteriori sulla base delle registrazioni effettuate mediante dispositivi tecnici.

4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo di personale

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie o sul personale né della Confederazione né dei Cantoni. Al contrario: la possibilità di rinunciare alla lettura e firma dei verbali riduce i tempi dei dibattimenti e gli oneri finanziari.

5 Costituzionalità

La Confederazione può emanare prescrizioni nel campo della procedura penale, poiché la legislazione in questa materia rientra tra le sue competenze (art. 123 cpv. 1 Cost.).