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Consultazione 2011/107: 10.444 Codice di procedura penale. Disposizioni sulla verbalizzazione · 8 pagine

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2.1.2 Ragioni alla base della regolamentazione in vigore

2.1.2.1 Obbligo di documentazione

L’obbligo di verbalizzazione è una conseguenza dell’obbligo di documentazione. Quest’ultimo impone alle autorità inquirenti di tenere traccia di tutto quanto sia rilevante per il procedimento e di integrare dette registrazioni negli atti procedurali. Ciò non spiega, tuttavia, perché il verbale dell’interrogatorio debba essere letto o dato da leggere alla persona interrogata e perché questa debba attestarne la correttezza apponendo la propria firma.

2.1.2.2 Unità del dibattimento

L’attuale regolamentazione è giustificata anche dal principio dell’unità del dibattimento. Sancito nell’articolo 340 capoverso 1 lettera a CPP, detto principio vuole che il dibattimento sia portato a termine senza interruzioni inutili. Grazie al verbale scritto dell’interrogatorio, il giudice dispone dei documenti necessari per la deliberazione della sentenza immediatamente dopo la chiusura del contraddittorio. In assenza di essi – senza i quali non sarebbe quasi mai possibile deliberare con cognizione di causa – il giudice sarebbe costretto ad interrompere l’udienza per attendere la trascrizione delle deposizioni prima di poter deliberare e comunicare la sentenza. Ciò comporterebbe un prolungamento dei tempi della procedura.

Di questo aspetto tiene già debitamente conto – alla stregua dell’obbligo di documentazione (vedi sopra, n. 2.1.2.1) – l’obbligo della verbalizzazione seduta stante. La lettura e la firma del verbale, invece, non sono obbligatorie.

2.1.2.3 Immediatezza limitata

Queste due esigenze, che vanno al di là dell’obbligo di documentazione, sono giustificate dal fatto che la procedura dibattimentale e ancor più quella di ricorso ubbidiscono al principio dell’immediatezza limitata delle prove. Ciò significa che non vi è l’obbligo di ripetere ogni interrogatorio condotto nell’ambito della procedura dibattimentale o di ricorso. Al contrario: il CPP (cfr. art. 343) esige detta ripetizione solo se la conoscenza diretta dei mezzi di prova appare necessaria per la pronuncia della sentenza oppure se le prove non sono state assunte regolarmente. La conferma della correttezza del verbale da parte della persona interrogata funge pertanto da necessario contrappeso alla limitazione dell’immediatezza.

La limitazione dell’immediatezza incide sulle esigenze che devono essere soddisfatte dai verbali d’interrogatorio soprattutto per quanto concerne il rapporto tra procedura preliminare e procedura dibattimentale; essa si ripercuote tuttavia anche sul rapporto con la procedura di ricorso, poiché questa si basa essenzialmente sulle prove assunte dalla giurisdizione inferiore e, spesso, non prevede nuovi interrogatori.