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Consultazione 2011/107: 10.444 Codice di procedura penale. Disposizioni sulla verbalizzazione · 8 pagine

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4 Chi dirige il procedimento può consentire all’interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.

5 Il verbale dell’interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all’interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.

6 Se l’interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell’interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.

7 I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente o mediante dispositivi tecnici sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti e le altre registrazioni sono conservati sino alla chiusura del procedimento.

L’avamprogetto di Codice di procedura penale (AP-CCP)3prevedeva, invece, l’obbligo di dare lettura del verbale alla persona interrogata o di consegnarle una copia per prenderne visione, solo in relazione agli interrogatori nella procedura preliminare e non a quelli nella procedura giudiziaria (art. 86 cpv. 3 AP-CPP). Per questa seconda tipologia di interrogatori, l’avamprogetto prevedeva che alla persona interrogata venisse data lettura delle sue deposizioni essenziali, a meno che vi rinunciasse (art. 87 cpv. 2 primo periodo AP-CPP). Tuttavia, l’interrogato avrebbe dovuto anche in questo caso pronunciarsi in merito all’esattezza del verbale (art. 87 cpv. 2 secondo periodo AP-CPP), cosa praticamente impossibile se il verbale non gli fosse stato letto o consegnato per lettura4.

Nella disciplina attualmente in vigore si distinguono sostanzialmente tre fasi nella verbalizzazione degli interrogatori:

- le deposizioni della persona interrogata sono messe a verbale (art. 78

cpv. 1 CPP);

- il verbale è letto o dato da leggere all’interrogato (art. 78 cpv. 5 primo

periodo CPP), nella cui lingua (se di lingua straniera) il documento deve eventualmente essere tradotto;

- l’interrogato firma il verbale (art. 78 cpv. 5 secondo periodo CPP) dopo

averne presa conoscenza.

3 Avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero, Ufficio federale di giustizia, Berna 2001.

4 Secondo Peter Popp («Einvernahmeprotokoll in der Hauptverhandlung. Anmerkungen zu einer parlamentarischen Initiative», in: forumpoenale 2/2011, pag. 98 segg., 99), la regolamentazione prevista nell’avamprogetto avrebbe condotto, in sostanza, allo stesso risultato, ovvero alla necessità di dare lettura del verbale.