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Consultazione 2011/11: 08.314 Iv. ct. SG. Costruzioni al di fuori delle zone edificabili · 10 pagine

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Compendio

Conformemente al diritto vigente, determinate possibilità di modificare edifici abitativi costruiti al di fuori delle zone edificabili dipendono dallo scopo agricolo o extra-agricolo di tali edifici nel 1972. La distinzione in questione ha causato nella prassi grandi difficoltà.

Il 26 maggio 2008 il Cantone di San Gallo ha depositato un’iniziativa cantonale volta soprattutto a rendere superflua tale distinzione, considerata da numerosi Cantoni il problema principale nell’applicazione delle disposizioni sugli edifici fuori delle zone edificabili; si ritiene quindi necessario trovare una soluzione senza attendere la conclusione del riesame completo di dette disposizioni nell’ambito della seconda fase di revisione della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) nonché la presentazione delle relative proposte.

Concretamente, il problema viene risolto estendendo agli edifici che nel 1972 erano abitati a scopo agricolo la possibilità di essere demoliti e ricostruiti oppure ampliati oltre il volume esistente. Al fine di evitare eventuali evoluzioni indesiderate, si pone l’accento sul fatto che l’aspetto esterno degli edifici non deve subire modifiche sostanziali in seguito alla ricostruzione.