Avamprogetto e Rapporto
Consultazione 2011/11: 08.314 Iv. ct. SG. Costruzioni al di fuori delle zone edificabili · 10 pagine
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all’articolo 24d hanno una portata minore rispetto a quelle dell’articolo 24c. L’articolo 24d continua invece ad applicarsi agli edifici abitativi a scopo agricolo costruiti conformemente al nuovo diritto.
Per quanto riguarda la portata delle modifiche autorizzate agli edifici abitativi costruiti secondo il diritto anteriore, varranno in linea di principio i limiti, meno restrittivi, finora applicati ai sensi dell’articolo 24c. In particolare, la demolizione e la ricostruzione volontarie rimarranno o diventeranno in linea di massima possibili per tre ragioni fondamentali e fondate. In primo luogo, sarebbe facile aggirare un divieto dal momento che il confine tra il rinnovo completo da un lato e la demolizione e la ricostruzione dall’altro è spesso impreciso. In secondo luogo, qualora nell’edificio esistente l’altezza dei vani non sia sufficiente, non vi è spesso altra soluzione che procedere alla demolizione e alla ricostruzione. In terzo luogo, la demolizione e la ricostruzione presentano il vantaggio di facilitare il risanamento energetico di un edificio, peraltro previsto dalla legge, quando questo viene interamente ricostruito.
Una precisazione funge però da segnale per impedire la lenta deturpazione del paesaggio rurale a causa delle demolizioni e delle ricostruzioni: la legge dovrà sancire espressamente l’obbligo di non modificare sostanzialomente l’aspetto esterno degli edifici (anche) in caso di ricostruzioni.
La maggior parte degli edifici costruiti conformemente al diritto anteriore era sicuramente utilizzata a scopo agricolo nel 1972 e rientra quindi nel campo di applicazione del vigente articolo 24d capoverso 1. Di conseguenza, il numero di edifici abitativi che potrebbero beneficiare dell’allentamento proposto in questa sede è elevato. Mantenere limiti sufficientemente rigidi risulta pertanto di fondamentale importanza per lottare efficacemente contro fenomeni indesiderati in estese zone del nostro Paese.
3 Commento dell’articolo 24c capoverso 2
Il primo e il quarto periodo sono ripresi dal capoverso 2 del diritto vigente. Il secondo periodo sancisce la parità di trattamento tra gli edifici abitativi a scopo agricolo costruiti conformemente al diritto anteriore e gli edifici abitativi a scopo extraagricolo. Infine, il terzo periodo è volto soprattutto a impedire la graduale deturpazione del paesaggio rurale in seguito alla demolizione di edifici abitativi tradizionali e la loro sostituzione con altri aventi un aspetto esterno chiaramente diverso.
Il primo periodo, poiché ripreso integralmente dal diritto vigente, viene commentato solo al fine di fornire le precisazioni necessarie alla comprensione della sua portata. L’espressione tali edifici e impianti si riferisce al capoverso 1 e concerne quindi edifici e impianti fuori delle zone edificabili che possono essere utilizzati in base alla loro destinazione ma che non sono più conformi alla destinazione della zona. Si tratta di edifici e di impianti costruiti prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale e che erano allora utilizzati a scopo extra-agricolo (cfr. in proposito l’art. 41 OPT e UFFICIO FEDERALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, Berna 2001, Commenti relativi all’ordinanza sulla pianificazione del territorio e raccomandazioni per l’attuazione, Parte V. «Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT: trasformazioni a edifici e impianti divenuti non conformi alla destinazione