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Consultazione 2011/11: 08.314 Iv. ct. SG. Costruzioni al di fuori delle zone edificabili · 10 pagine

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della zona» [di seguito: autorizzazioni ai sensi dell’art. 24c LPT]). Per sapere cosa si intende per edifici rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti ci si può riferire all’articolo 42 OPT, alla pubblicazione «Autorizzazioni in virtù dell’articolo 24c LPT», nonché alla giurisprudenza del Tribunale federale.

Per edifici abitativi si intendono in primo luogo tutti gli edifici in cui si abita tutto l’anno. Sono considerati tali anche quegli edifici adattati al comfort moderno utilizzati durante le vacanze. Diventa più delicato definire il concetto di abitazione quando gli edifici erano originariamente abitati solo in modo temporaneo per scopi agricoli. Fin quando si tratta solo di cambiamenti di destinazione o di ampliamenti all’interno del volume dell’edificio si potrà continuare ad interpretare in modo relativamente ampio il campo di applicazione (cfr. in proposito UFFICIO FEDERALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE, Spiegazioni in merito all’articolo 42a dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, versione 2_i, 23 agosto 2004, p. 5). Tuttavia, soprattutto in caso di demolizione e di ricostruzione, è generalmente difficile stabilire se l’identità di tali edifici è mantenuta. Per motivi di certezza del diritto il Consiglio federale dovrà, ove necessario, integrare nelle disposioni dell’ordinanza limiti precisi da applicare in simili casi.

Il momento determinante (prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale) corrisponde a quello di cui all’articolo 24c capoverso 1 LPT e all’articolo 41 OPT, ovvero generalmente il 1° luglio 1972. Eccezionalmente, il diritto cantonale può aver sancito precedentemente una separazione tra zone edificabili e zone non edificabili conformemente alle esigenze poste dal diritto federale. Nel caso in cui l’edificio si trovi in un’area che prima era edificabile ma che poi è stata oggetto di dezonamento, la data di tale evento è quella determinante. Come già menzionato al punto 2 del presente rapporto, tale garanzia è concessa per tener conto del fatto che i proprietari hanno effettuato gli investimenti necessari alla costruzione confidando nella possibilità di poter se del caso rinnovare o ampliare i loro edifici o impianti in un secondo momento.

Il terzo periodo riprende, limitatamente ai casi di ricostruzione, una parte dei requisiti necessari al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 24d capoverso 3 lettera b LPT, che valgono altresì per le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 3 lettera c OPT. Di conseguenza, l’aspetto esterno dell’edificio non deve subire modifiche sostanziali. Contrariamente a quanto previsto dai due articoli summenzionati (art. 24d cpv. 3 lett. b LPT e art. 39 cpv. 3 lett. c OPT), il fatto che la struttura edilizia basilare debba restare sostanzialmente immutata non costituisce la condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione, dal momento che tale requisito sarebbe sin dall’inizio incompatibile con una demolizione e una ricostruzione.

Tale criterio implica che le modifiche in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio devono rispettare le stesse limitazioni applicabili ai rinnovi. Chi osserva l’edificio dall’esterno non deve essere in grado di notare non solo che l’edificio è stato rinnovato, ma addirittura demolito e ricostruito. Il carattere dell’edificio, la sua forma, i suoi contorni e le sue proporzioni devono essere mantenuti. Per quanto riguarda soprattutto gli edifici costruiti in uno stile tradizionale, tipico di una regione, in fase di esecuzione è necessario applicare detto criterio con esigenze sufficientemente elevate. Viceversa non bisogna impedire che in caso di ricostruzione sia possibile omettere elementi manifestamente disagevoli: l’insufficiente altezza dei vani in vecchi edifici è ad esempio un elemento che deve poter essere corretto. In caso di