Avamprogetto e Rapporto
Consultazione 2011/11: 08.314 Iv. ct. SG. Costruzioni al di fuori delle zone edificabili · 10 pagine
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CAPTE-N di elaborare un progetto di legge. Il 4 aprile 2011 la CAPTE-N ha approvato il progetto preliminare all’unanimità e ha deciso di svolgere una procedura di consultazione.
2 Punti essenziali del progetto
Da quando il diritto federale prevede la distinzione tra zone edificabili e zone non edificabili, gli edifici e gli impianti costruiti legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale (di seguito edifici e impianti costruiti conformemente al «diritto anteriore») godono di alcune garanzie che devono essere mantenute quantomeno nell’ambito della presente revisione. Sul piano materiale tali garanzie si giustificano con il fatto che i proprietari hanno effettuato gli investimenti necessari alla costruzione confidando nella possibilità di poter se del caso rinnovare o ampliare i loro edifici o impianti in un secondo momento.
Le garanzie in questione, soprattutto quella relativa alle possibilità di ampliamento, non possono essere invocate di frequente al fine di impedire che gli edifici costruiti conformemente al diritto anteriore siano oggetto di continui ampliamenti o di un utilizzo sempre più intensivo. Certamente, è possibile che vengano rilasciate autorizzazioni finalizzate a modifiche o ampliamenti, ma queste devono nell’insieme rispettare il limite delle modifiche permesse. Per quanto riguarda questa regola esiste una prassi costante e ampiamente consolidata.
Le garanzie date agli edifici e agli impianti costruiti conformemente al diritto anteriore hanno compreso sin dall’inizio anche cambiamenti di destinazione parziali, ma non totali. Poiché non vi era accordo se considerare cambiamento di destinazione totale il fatto che un edificio a scopo abitativo agricolo diventasse a scopo abitativo extra-agricolo, la revisione della LPT del 20 marzo 1998 ha fatto luce su questo aspetto. La revisione prevedeva che gli edifici abitativi agricoli costruiti conformemente al diritto anteriore e gli edifici abitativi non agricoli avrebbero goduto di fatto delle stesse possibilità di ampliamento salvo due limitazioni. In primo luogo, sono stati autorizzati in linea di principio solo gli ampliamenti all’interno del volume dell’edificio esistente, a causa dei considerevoli volumi inutilizzati generalmente presenti nelle aziende agricole abbandonate. In secondo luogo, la revisione ha previsto che simili edifici non avrebbero potuto essere demoliti liberamente e poi ricostruiti. Dato l’elevato numero degli edifici in questione, si è temuto soprattutto che una regolamentazione troppo liberale riguardo alla demolizione e alla ricostruzione avrebbe compromesso a medio o a lungo temine la peculiarità del paesaggio rurale.
La presente revisione è volta a permettere la modifica di tutti gli edifici abitativi costruiti conformemente al diritto anteriore, indipendentemente dal loro scopo abitativo agricolo o extra-agricolo nel 1972. A tal fine è necessario ampliare il campo d’applicazione dell’articolo 24c. Per contro, non è prevista alcuna modifica dell’articolo 24d capoverso 1 che stabilisce i casi in cui è possibile cambiare la destinazione di edifici abitativi agricoli conformemente al diritto vigente. Ciò non avrà ripercussioni concrete per quanto riguarda gli edifici abitativi a scopo agricolo costruiti conformemente al diritto anteriore, poiché le possibilità di modifica di cui