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Consultazione 2011/11: 08.314 Iv. ct. SG. Costruzioni al di fuori delle zone edificabili · 10 pagine

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Legge federale sulla pianificazione del territorio Progetto preliminare (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]1;

visto il parere del Consiglio federale del [data]2,

decreta:

I

La legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 24c cpv. 2

2 Con l’autorizzazione dell’autorità competente, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. La presente disposizione si applica altresì agli edifici abitativi agricoli costruiti legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale. La ricostruzione presuppone che l’aspetto esterno dell’edificio non subisca modifiche sostanziali. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

1 FF 2011 ...

2 FF 2011 ...

3 RS 700 2002–......