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Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 4 pagine

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Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione di prodotti medicali e reati simili comportanti minacce alla salute pubblica (Convenzione Medicrime)

del ... Avamprogetto

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del …..2,

decreta:

Art. 1

1 La Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 ottobre 2011 sulla contraffazione di prodotti medicali e reati simili comportanti minacce alla salute pubblica è approvata.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

3 All’atto della ratifica e in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 della Convenzione, il Consiglio federale formula la seguente riserva:

La Svizzera si riserva il diritto di stabilire la propria competenza ai sensi dell’articolo 10 capoversi 1 lettera d e 2 unicamente nei casi in cui il reato è stato commesso da uno dei suoi cittadini (cpv. 1 lett. d) o contro uno dei suoi cittadini (cpv. 2).

4 Il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d’Europa che l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) rappresenta il punto di contatto nazionale competente ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 della Convenzione.

Art. 2

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1 RS 101

2 … 2011–2930