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Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 4 pagine
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1. Codice di procedura penale3
Art. 269 cpv. 2 lett. k (nuova)
2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
k. legge del 15 dicembre 20004 sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoverso 2.
Art. 286 cpv. 2 lett. i (nuova)
2 L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
i. legge del 15 dicembre 20005 sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoverso 2.
2. Legge del 15 dicembre 20006 sugli agenti terapeutici
Art. 4 cpv. 1 lett. e
1 Ai sensi della presente legge si intende per:
e. smercio: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico, incluse le attività di mediatori e di agenti, ad eccezione della dispensazione;
Art. 59 cpv. 3bis(nuovo)
3bis Chi produce o immette in commercio agenti terapeutici deve notificare all’Istituto ogni sospetto di commercio illegale da parte di terzi che osserva nell’esercizio della sua attività o in relazione con uno dei suoi prodotti o dei suoi componenti.
Art. 62b (nuovo) Cooperazione con il settore privato
L’Istituto e l’Amministrazione federale delle dogane sono autorizzati a comunicare nel singolo caso al titolare di un’autorizzazione d’esercizio o di un’omologazione per medicamenti o a qualsiasi persona che immetta in commercio dispositivi medici i dati confidenziali raccolti conformemente alla presente legge, inclusi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 4 della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati, se una simile misura consente di scoprire e combattere un presunto commercio illegale di agenti terapeutici.