Progetto
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Art. 69 cpv. 4 (nuovo)
4 L’Istituto è il punto di contatto nazionale competente ai sensi degli articoli 17 capoverso 3 e 22 capoverso 2 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla contraffazione di prodotti medicali e reati simili comportanti minacce alla salute pubblica. Come tale è connesso con i punti di contatto esteri designati.
Art. 86 cpv. 2
2 È punito con una pena detentiva fino a dieci anni, cumulabile con una pena pecuniaria, chiunque:
a. sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
b. agisce in qualità di membro di una banda dedita all’esercizio continuato del commercio illegale di agenti terapeutici;
c. realizza un’importante cifra d’affari o un notevole guadagno agendo a titolo professionale.
Art. 90 cpv. 3 (nuovo)
3 Nelle cause penali di competenza sia della Confederazione sia dei Cantoni, le autorità competenti possono concordare la riunione dei due procedimenti presso la Confederazione. L’articolo 20 capoverso 3 DPA è applicabile per analogia.
Art. 90a (nuovo) Misure di sorveglianza segrete
1 L’Istituto o l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) può ordinare misure di sorveglianza segrete secondo gli articoli 282–283 o 298a–298d del Codice di procedura penale (CPP)8.
2 Qualora prima dell’apertura di un procedimento da parte dell’Istituto o dell’AFD oppure nell’ambito di un procedimento svolto dall’Istituto o dall’AFD si rendano necessarie misure di sorveglianza segrete secondo gli articoli 269–281 o 284–298 CPP, l’Istituto o l’AFD ne informa senza indugio il Ministero pubblico della Confederazione.
3Nei casi di cui al capoverso 2, l’Istituto o l’AFD si rivolge, con l’accordo del Ministero pubblico della Confederazione, al giudice dei provvedimenti coercitivi. Se quest’ultimo approva le misure, il Ministero pubblico della Confederazione assume il procedimento in applicazione del CPP.
Art. 90b (nuovo) Reati commessi all’estero e procedimenti complessi
Qualora un procedimento svolto dall’Istituto o l’AFD si riferisca per la maggior parte a reati commessi all’estero oppure risulti tanto complesso o oneroso che l’Istituto o l’AFD non è in grado di concluderlo o di concluderlo entro un termine adeguato con i mezzi di cui dispone, l’Istituto o l’AFD può sollecitare dal Ministero