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Consultazione 2011/115: Ordinanza sui professioni psicologiche (OPPsi) · 13 pagine
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Ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi)
del... Avamprogetto
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 6 capoverso 3, 10, 13 capoverso 2, 23 capoverso 2, 40 capoverso 2, 47 e 49 capoverso 1 della legge del 18 marzo 20111 sulle professioni psicologiche (LPPsi);
visto l’articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
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Art. 1 Titoli federali di perfezionamento
1 I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati soltanto nei settori della psicologia di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPPsi.
2 Il direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica li firma a nome della Confederazione.
Art. 2 Durata
1 Il perfezionamento in psicoterapia dura da un minimo di quattro a un massimo di sei anni.
2 Il perfezionamento in psicologia dell'età evolutiva, psicologia clinica, psicologia della salute e in neuropsicologia dura da un minimo di due a un massimo di quattro anni.
3 In caso di perfezionamento a tempo parziale la durata può essere prorogata al massimo della metà.
Art. 3 Riconoscimento di diplomi e di titoli di perfezionamento esteri
1 L’equivalenza dei diplomi e dei titoli di perfezionamento rilasciati dagli Stati membri dell'UE e dell'AELS è valutata conformemente alla direttiva 2005/36/CE del
RS ..........
1FF 2011 2465