Progetto

Consultazione 2011/115: Ordinanza sui professioni psicologiche (OPPsi) · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi)

del... Avamprogetto

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 3, 10, 13 capoverso 2, 23 capoverso 2, 40 capoverso 2, 47 e 49 capoverso 1 della legge del 18 marzo 20111 sulle professioni psicologiche (LPPsi);

visto l’articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Titoli federali di perfezionamento

1 I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati soltanto nei settori della psicologia di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPPsi.

2 Il direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica li firma a nome della Confederazione.

Art. 2 Durata

1 Il perfezionamento in psicoterapia dura da un minimo di quattro a un massimo di sei anni.

2 Il perfezionamento in psicologia dell'età evolutiva, psicologia clinica, psicologia della salute e in neuropsicologia dura da un minimo di due a un massimo di quattro anni.

3 In caso di perfezionamento a tempo parziale la durata può essere prorogata al massimo della metà.

Art. 3 Riconoscimento di diplomi e di titoli di perfezionamento esteri

1 L’equivalenza dei diplomi e dei titoli di perfezionamento rilasciati dagli Stati membri dell'UE e dell'AELS è valutata conformemente alla direttiva 2005/36/CE del

RS ..........

1FF 2011 2465

2 RS 172.010