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Consultazione 2011/115: Ordinanza sui professioni psicologiche (OPPsi) · 13 pagine
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 20053, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
2 Per il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri, la Commissione delle professioni psicologiche (CoPsi) può chiedere presso il servizio estero competente un attestato che comprovi l’autenticità dei diplomi e dei titoli di perfezionamento rilasciati.
Art. 4 Banca dati della Commissione delle professioni psicologiche
1 La CoPsi registra in una banca dati i dati rilevanti relativi ai diplomi esteri riconosciuti e ai titoli esteri di perfezionamento riconosciuti.
2 La segreteria della CoPsi raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 3 LPPsi:
a. il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti;
b. la data di nascita e il sesso;
c. la lingua di corrispondenza;
d. la cittadinanza o le cittadinanze;
e. un numero di identificazione univoco;
f. l’indirizzo o gli indirizzi, il numero o i numeri di telefono e l’indirizzo elettronico o gli indirizzi elettronici;
g. il diploma estero riconosciuto con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data del riconoscimento concesso dalla CoPsi.
3 Per i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto conformemente all'articolo 9 capoverso 1 LPPsi, la segreteria della CoPsi raccoglie i dati di cui al capoverso 2 lettere a–f e il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data del riconoscimento concesso dalla CoPsi.
4 I dati di cui ai capoversi 2 e 3, per quanto siano necessari per la gestione del registro delle professioni psicologiche conformemente agli articoli 38-43 LPPsi, sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del Dipartimento federale dell'interno (DFI).
Art. 5 Accreditamento dei cicli di perfezionamento
1 Il DFI fissa i dettagli relativi allo svolgimento della procedura di accreditamento.
2 Sentite le organizzazioni responsabili, il DFI emana disposizioni per concretizzare il criterio di accreditamento di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPPsi.
3 L'organo di accreditamento di cui all'articolo 35 LPPsi è l'organo preposto all'accreditamento e alla garanzia della qualità secondo l'articolo 7 della legge dell'8 ottobre 19994 sull'aiuto alle università.
3GU L 255 del 30.9.2005, p. 22