Progetto

Consultazione 2011/115: Ordinanza sui professioni psicologiche (OPPsi) · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Art. 6 Impiego del titolo di perfezionamento nella denominazione profes-

sionale

1 I titolari di un titolo federale di perfezionamento possono denominarsi conformemente al tenore del titolo federale di perfezionamento.

2 I titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.

3 I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:

a. psicoterapeuta con diploma riconosciuto;

b. psicologa dell'età evolutiva con diploma riconosciuto o psicologo dell'età evolutiva con diploma riconosciuto;

c. psicologa specializzata in psicologia clinica con diploma riconosciuto o psicologo specializzato in psicologia clinica con diploma riconosciuto;

d. neuropsicologa con diploma riconosciuto o neuropsicologo con diploma riconosciuto;

e. psicologa della salute con diploma riconosciuto o psicologo della salute con diploma riconosciuto.

4 Per l'impiego della denominazione di psicoterapeuta, è fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2bis, primo periodo dell'ordinanza del 27 giugno 20075 sulle professioni mediche.

Art. 7 Fornitori di prestazioni

I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 23 capoverso 2 LPPsi devono esibire i documenti seguenti:

a. un titolo federale di perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto in psicoterapia; e

b. un attestato della competente autorità dello Stato di domicilio da cui risulta che essi svolgono legalmente l’attività in questione in tale Stato.

Art. 8 Emolumenti

1 Gli emolumenti sono retti dall'allegato 1.

2 Laddove è fissato un quadro tariffario, l’emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.

3 In casi motivati, l’autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.

5 RS 811.112.0