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Consultazione 2011/115: Ordinanza sui professioni psicologiche (OPPsi) · 13 pagine

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4 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20046 sugli emolumenti.

Art. 9 Cicli di perfezionamento in psicoterapia accreditati provvisoriamente

1 I cicli di perfezionamento in psicoterapia, accreditati provvisoriamente in virtù dell'articolo 49 capoverso 1 LPPsi, figurano nell'elenco dell'allegato 2.

2 L'accreditamento provvisorio vale fino al 28 febbraio 2018.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2013.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 RS 172.041.1