Progetto
Consultazione 2011/14: Modifica dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) · 3 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
2Il fattore stabilito in funzione della qualità della traccia moltiplica il prezzo di base per:
a. 1,25 per le tracce del traffico viaggiatori concessionario a lunga distanza (categoria A);
b. 1 per le tracce del rimanente traffico viaggiatori concessionario (categoria B);
c. 0,7 per le tracce del traffico non concessionario (categoria C);
d. 0,6 per le tracce con tempi di attesa di almeno 15 minuti e per quelle attribuite al traffico con fermate intermedie in stazione (categoria D).
3Alle tracce della tratta di base del Lötschberg e di quella del San Gottardo si applica il fattore 1 per la categoria C e il fattore 0,7 per la categoria D.
4Il supplemento per le fermate stabilito in funzione della domanda ammonta a 2 franchi per fermata sulle tratte con traffico misto composto da traffico regionale e almeno dodici treni del traffico viaggiatori a lunga distanza o del traffico merci interregionale al giorno. L'UFT pubblica un elenco di queste tratte.
5I supplementi e gli sconti stabiliti in funzione della qualità e dell'impatto ambientale dei veicoli sono:
a. un supplemento di 0,3 centesimi per tonnellata-chilometro lorda (tkmL) per i treni a trazione termica circolanti su tratte elettrificate, fatta eccezione per le corse di prova, le corse con veicoli d’epoca e per i treni di servizio dei gestori dell’infrastruttura;
b. un supplemento di 2 centesimi per asse-chilometro per i trasporti di merci pericolose;
c. un buono insonorizzazione.
Art. 19b Buono insonorizzazione
1Per le corse effettuate con veicoli per il trasporto di merci dotati di freni a disco, a tamburo o ceppi frenanti in materiale sintetico l’utente della rete ha diritto, su domanda, a un buono insonorizzazione di:
a. 1 centesimo per asse-chilometro per i veicoli dotati di ruote con raggio inferiore a 50 centimetri;
b. 2 centesimi per asse-chilometro per i veicoli dotati di freni a tamburo o in materiale sintetico e di ruote con raggio uguale o superiore a 50 centimetri;
c. 3 centesimi per asse-chilometro per i veicoli dotati di freni a disco e di ruote con raggio uguale o superiore a 50 centimetri;
2Le domande, concernenti le corse effettuate sull’arco di un anno civile, vanno presentate all’UFT entro la fine di giugno dell’anno civile successivo. Le domande comprendono:
a. un elenco dei veicoli per cui viene richiesto il rimborso o il buono insonorizzazione;
b. dati sul dispositivo di frenaggio e sul raggio delle ruote di tali veicoli;
c. la distanza percorsa dai veicoli in asse-chilometri.
3Una volta approvate dall’UFT, le domande vanno inoltrate ai gestori dell’infrastruttura interessati.
4I gestori dell'infrastruttura applicano il relativo buono insonorizzazione.
Art. 19c Sistema di segnalazione e di sicurezza dei treni ETCS
1Su domanda, per le corse effettuate sulle tratte equipaggiate con il sistema di segnalazione e di sicurezza dei treni ETCS, è concesso uno sconto sul prezzo delle tracce commisurato alle prestazioni di trasporto.
2Lo sconto è concesso per i veicoli messi in servizio prima del 1° gennaio 2013 che non circolano né sulla nuova tratta Mattstetten– Rothrist né sulle tratte di base del Lötschberg, del San Gottardo e del Ceneri.
3Lo sconto non si applica se l'equipaggiamento ETCS dei veicoli impiegati è stato sovvenzionato dalla Confederazione.
Art. 19d Rimunerazione per le disdette
1Qualora l'utente della rete disdica la prenotazione di una traccia, al posto del prezzo della traccia si applica una rimunerazione per le disdette. Questa rimunerazione copre in particolare i costi amministrativi causati e contribuisce alla copertura dei costi correnti per garantire le prestazioni.
2La rimunerazione per gli storni è di:
a. 10 centesimi per chilometro in caso di disdetta con 61 giorni di anticipo;
b. 50 centesimi per chilometro in caso di disdetta con 31 giorni di anticipo;
c. 80 centesimi per chilometro in caso di disdetta entro le 17.00 del giorno precedente;
d. 1.20 franchi per chilometro in caso di disdetta dopo le 17.00 del giorno precedente;
e. 10 centesimi per le tracce della categoria D destinate al traffico con fermate intermedie in stazione.
Art. 20 cpv. 1bis, 4 e 5
1bisNel traffico viaggiatori concessionario, il contributo di copertura è calcolato in base ai ricavi dei trasporti. Questi comprendono i ricavi ottenuti dalla vendita dei titoli di trasporto, dalle prenotazioni, dai supplementi e dal trasporto di bagagli.
4Fatto salvo il capoverso 5, nel traffico merci non si riscuote un contributo di copertura.