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Consultazione 2011/14: Modifica dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) · 3 pagine
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5Se si svolge una procedura di offerta di cui all'articolo 12 capoverso 1, è dovuto il contributo di copertura stabilito in base a tale procedura.
Art. 20a Prezzo dell'energia elettrica
1L'UFT stabilisce il prezzo dell'energia elettrica in base ai dati forniti dai gestori dell'infrastruttura in modo che complessivamente i costi risultino coperti.
2Nelle ore di punta il prezzo dell'energia elettrica è aumentato del 20 per cento, dalle 22.00 alle 6.00 è ridotto del 40 per cento.
3Qualora gli utenti della rete rinuncino all'installazione e alla taratura di apparecchi di misurazione del consumo di energia elettrica sui veicoli, i gestori dell'infrastruttura possono stabilire tariffe per ogni categoria di treno sulla base di misurazioni a campione. Nella determinazione delle tariffe devono tener conto dell'energia elettrica necessaria per i dispositivi che migliorano il confort e l'efficienza energetica dei veicoli.
Art. 21 Prestazioni di base
1 Le prestazioni di base comprendono:
a. l’utilizzazione della traccia nella qualità stabilita, inclusa la gestione della circolazione dei treni;
b. la captazione di energia dalla linea di contatto;
c. lo svolgimento sicuro e puntuale dell’esercizio sulla tratta, nelle stazioni di transito e nei nodi, incluse le prestazioni di telecomunicazione e informatiche necessarie a tale scopo;
d. per i treni viaggiatori, l'utilizzazione di un binario dotato di bordo di marciapiede nelle stazioni di partenza, di fermata intermedia e di arrivo dei treni nel rispetto delle esigenze del sistema di trasporto e l’accesso dei viaggiatori agli impianti destinati al pubblico di tali stazioni;
e. nel traffico merci, l’utilizzazione del binario da parte di treni la cui composizione rimane invariata tra il punto di partenza e il punto d’arrivo convenuti.
2 Il prezzo per le prestazioni di base è completato da un sistema bonus/malus volto a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria. Questo sistema può prevedere sanzioni per atti che perturbano il funzionamento della rete, compensazioni per le imprese vittime di tali perturbazioni nonché premi in caso di prestazioni superiori alle previsioni. L’UFT regola i dettagli.
Art. 22 cpv. 1 Frase introduttiva (concerne solo la versione tedesca) e lett. j e k
1Die Infrastrukturbetreiberin legt die Preise für folgende Zusatzleistungen, soweit diese mit der vorhandenen Infrastruktur und dem verfügbaren Personal angeboten werden, diskriminierungsfrei fest und publiziert sie (Art. 10):
j. prestazioni per informazioni supplementari agli utenti;
k. ausili per gli accompagnatori di treni del traffico a lunga distanza volti a migliorare la gestione dell'esercizio, in particolare la videosorveglianza dei bordi dei marciapiedi.
Art. 29a Disposizione transitoria concernente la modifica del ...
Lo sconto di cui all'articolo 19c è concesso al massimo fino al 31 dicembre 2024.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline
Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova