Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine

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però aderiscono a una comunità certificata, sono tenuti a rendere accessibili i dati della cartella informatizzata previo consenso del paziente.

Consenso e diritti d’accesso: il trattamento dei dati nel quadro della cartella del paziente informatizzata è possibile solo con il consenso del paziente. Le disposizioni relative all’accesso permettono ai pazienti di assegnare individualmente i diritti d’accesso secondo diversi gradi di riservatezza.

Identificazione e autenticazione: l’identificazione e l’autenticazione univoche dei pazienti e dei professionisti della salute sono presupposti importanti per garantire che i dati siano messi a disposizione e consultati in tutta sicurezza. L’avamprogetto crea le basi giuridiche affinché il Consiglio federale possa prevedere l’impiego del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS (RS 831.10, NAVS13) quale elemento d’identificazione dei pazienti tra le comunità. Questa possibilità si limita espressamente all’identificazione dei pazienti nel caso di consultazione dei dati tra comunità. Il numero NAVS13 non deve figurare nei dati medici e non dev’essere contenuto nei metadati.

Certificazione: per garantire che i dati siano messi a disposizione e possano essere consultati in sicurezza, tutti i partecipanti al sistema devono soddisfare determinate condizioni minime. L’adempimento delle esigenze tecniche e organizzative è garantito dalla procedura di certificazione che il Consiglio federale disciplinerà nel diritto d’esecuzione unitamente alle condizioni. I Cantoni e le organizzazioni direttamente interessate avranno possibilità di partecipazione estese.

Attuazione

Per promuovere la collaborazione con i Cantoni, la Confederazione può costituire un organismo di diritto privato o può parteciparvi. Sarà quindi possibile affidare determinati compiti a quest’organismo, che subentrerà all’attuale Organo di coordinamento Confederazione-Cantoni eHealth Suisse.

Finanziamento

Stando alle prime stime, la preparazione e l’adempimento dei compiti legati all’attuazione dell’avamprogetto genereranno costi ricorrenti annui dell’ordine di 4-5,4 milioni di franchi. Data la competenza dei Cantoni in materia di assistenza sanitaria di base, la Confederazione non deve farsi carico da sola di questi costi. Il Consiglio federale ritiene giustificato che il finanziamento venga ripartito a metà tra Confederazione e Cantoni.