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Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 6 pagine
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Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf)
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente legge disciplina le condizioni alle quali:
a. le comunità certificate e i pazienti possono rendere accessibili alle comunità certificate dati rilevanti a fini terapeutici attraverso la cartella del paziente informatizzata;
b. i professionisti della salute e i pazienti possono accedere ai dati resi accessibili attraverso la cartella del paziente informatizzata.
2 La legge stabilisce le misure che contribuiscono a promuovere e a coordinare l’introduzione, la diffusione e lo sviluppo della cartella del paziente informatizzata.
3 La cartella del paziente informatizzata ha lo scopo di migliorare la qualità dei processi di cura, accrescere la sicurezza dei pazienti e aumentare l’efficienza del sistema sanitario.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente legge s’intendono per:
a. cartella del paziente informatizzata: la cartella virtuale che permette di rendere accessibili, mediante una procedura di richiamo, dati di un paziente rilevanti a fini terapeutici conservati in modo decentralizzato;
b. professionisti della salute: gli specialisti riconosciuti dal diritto federale o cantonale che effettuano trattamenti in ambito sanitario o dispensano prodotti nell’ambito di un trattamento;
c. cure: l’insieme delle attività svolte da un professionista della salute al fine di lenire le sofferenze, guarire o curare un paziente oppure prevenire o diagnosticare precocemente una malattia;
1 RS 101
2 FF 2011–......