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Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 6 pagine

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Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf)

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente legge disciplina le condizioni alle quali:

a. le comunità certificate e i pazienti possono rendere accessibili alle comunità certificate dati rilevanti a fini terapeutici attraverso la cartella del paziente informatizzata;

b. i professionisti della salute e i pazienti possono accedere ai dati resi accessibili attraverso la cartella del paziente informatizzata.

2 La legge stabilisce le misure che contribuiscono a promuovere e a coordinare l’introduzione, la diffusione e lo sviluppo della cartella del paziente informatizzata.

3 La cartella del paziente informatizzata ha lo scopo di migliorare la qualità dei processi di cura, accrescere la sicurezza dei pazienti e aumentare l’efficienza del sistema sanitario.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge s’intendono per:

a. cartella del paziente informatizzata: la cartella virtuale che permette di rendere accessibili, mediante una procedura di richiamo, dati di un paziente rilevanti a fini terapeutici conservati in modo decentralizzato;

b. professionisti della salute: gli specialisti riconosciuti dal diritto federale o cantonale che effettuano trattamenti in ambito sanitario o dispensano prodotti nell’ambito di un trattamento;

c. cure: l’insieme delle attività svolte da un professionista della salute al fine di lenire le sofferenze, guarire o curare un paziente oppure prevenire o diagnosticare precocemente una malattia;

1 RS 101

2 FF 2011–......