Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine

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del figlio. In questi casi una parte essenziale del presente avamprogetto potrebbe apparire superflua, ma occorre sottolineare che questo modello di partecipazione all’accudimento costituisce ancora un’eccezione. L’obiettivo dell’avamprogetto è dunque di proporre una normativa adeguata per le situazioni in cui una partecipazione paritaria all’accudimento non è auspicata dai genitori, non è compatibile con il bene del figlio o non è possibile per ragioni pratiche.

Non è comunque sufficiente che il figlio abbia diritto a un contributo, è altrettanto importante che riceva per tempo e regolarmente i mezzi necessari a garantire il suo mantenimento.

Per migliorare e armonizzare su scala nazionale l’aiuto all’incasso dei contributi di mantenimento, l’avamprogetto propone di introdurre nella legge una delega di competenza in favore del Consiglio federale affinché possa emanare un’ordinanza in merito.

In caso di separazione dei genitori, i figli di famiglie a basso reddito sono più esposti al rischio povertà. La precaria situazione economica dei figli che crescono in un nucleo monoparentale può migliorare solamente coordinando in modo efficace il contributo di mantenimento prescritto dal diritto civile e il supporto finanziario fornito dall’ente pubblico sotto forma di anticipi degli alimenti o di aiuto sociale. Attualmente un simile coordinamento non è possibile.

Secondo la giurisprudenza, i contributi di mantenimento del diritto di famiglia devono essere calcolati in modo da garantire al genitore debitore il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo (principio dell’intangibilità del minimo vitale). Se le risorse finanziare di tale genitore sono limitate, i giudici civili fissano contributi di mantenimento piuttosto contenuti o non ne fissano affatto, impedendo così di ottenere anticipi degli alimenti che coprano i bisogni dei figli. Tali anticipi infatti possono essere accordati solamente sugli importi fissati in un titolo esecutivo sul contributo di mantenimento. Questo principio è inoltre discriminante per il genitore creditore del contributo, poiché la differenza tra i mezzi disponibili e l’importo totale dei bisogni di mantenimento (ammanco) è completamente a suo carico, il che spinge lui e i figli a ricorrere all’aiuto sociale. Il genitore creditore contrae dunque un debito che, se previsto dal diritto cantonale in materia di aiuto sociale, dovrà rimborsare quando la sua situazione finanziaria migliorerà. È pure possibile che i suoi parenti stretti debbano partecipare al rimborso delle prestazioni ricevute in virtù dell’obbligo di assistenza di cui all’articolo 328 e seguenti CC.

Date queste premesse e tenendo conto delle critiche dello stesso Tribunale federale all’indirizzo del principio dell’intangibilità del minimo vitale del genitore debitore, l’avamprogetto esamina la possibilità di inserire nella legge la regola secondo cui, in mancanza di mezzi sufficienti per fissare l’importo necessario a garantire il minimo vitale della famiglia, la somma mancante (ammanco) sia suddivisa tra i genitori (ripartizione dell'ammanco). Questa modifica consentirebbe di stabilire contributi di mantenimento più conformi ai bisogni reali del figlio e di suddividere equamente tra i due genitori le conseguenze economiche dalla separazione e del divorzio.

Dopo un esame approfondito, l’avamprogetto rinuncia a modificare i principi in materia di determinazione dei contributi di mantenimento secondo il diritto civile. Infatti, senza cambiare le regole in materia di aiuto sociale o di anticipi degli alimenti, abrogare il principio dell’intangibilità del minimo vitale quando si fissano i contributi prescritti dal diritto di famiglia non permette di raggiungere l’obiettivo sperato. Il figlio e il genitore creditore del contributo saranno comunque obbligati a ricorrere all’aiuto sociale per far fronte al loro sostentamento.

Infatti il genitore debitore che, in seguito alla ripartizione dell'ammanco, dovesse vedersi costretto a rivolgersi all’aiuto sociale, non otterrebbe il sostegno finanziario di cui ha bisogno per soddisfare l’obbligo verso il figlio, in quanto i contributi di mantenimento dovuti ai figli che