Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
1 Oggetto
1.1 Contesto
L’avamprogetto di modifica del Codice civile sul diritto in materia di mantenimento del figlio minorenne costituisce la seconda fase della riforma legislativa dedicata alla responsabilità genitoriale, che mette al centro delle riflessioni il bene del figlio.
1.1.1 Il bambino nella società e nel diritto
Negli ultimi trent’anni, la figura del bambino nella società è profondamente cambiata. Si è passati dall’immagine di un «figlio oggetto/dipendente», una sorta di proprietà dei genitori, a un «figlio soggetto/indipendente» avente dei diritti propri. La Convenzione del 20 novembre 1989 dell’ONU sui diritti del fanciullo1, in vigore nel nostro Paese dal 26 marzo 1997, segna una tappa importante in questo processo garantendo i diritti dei bambini e dei giovani minori di 18 anni. La Convenzione si fonda sul principio secondo cui l’«interesse superiore» del fanciullo deve essere una considerazione permanente in tutte le decisioni che lo riguardano, siano esse di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi (art. 3 par. 1). Non si tratta solamente di proteggere il fanciullo in quanto membro più vulnerabile della società, ma anche di riconoscerlo come persona indipendente avente aspirazioni, volontà e diritti propri.
Le recenti modifiche legislative del diritto civile e della relativa procedura sono il riflesso di tale evoluzione. Infatti il nuovo Codice di procedura civile del 19 dicembre 20082 (CPC), in vigore dal 1 gennaio 2011, non prevede solamente norme speciali per gli interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia ma sancisce anche il loro diritto a essere ascoltati e rappresentati (art. 295 - 303 CPC, cfr. art. 12 CRC). Il nuovo diritto in materia di protezione degli adulti e dei minori, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, contiene disposizioni ispirate agli stessi principi (art. 314 segg. nCC).
Il disegno di modifica del Codice civile concernente l’autorità parentale (congiunta) tiene conto anche delle esigenze poste dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. L’obiettivo del nuovo testo di legge non è tanto quello di assicurare la parità di trattamento ai genitori in caso di separazione o divorzio, ma piuttosto di garantire il diritto di ciascun figlio ad avere un buon rapporto con i propri genitori (art. 9 par. 3 della Convenzione) soprattutto in un’epoca in cui la famiglia si fonda sempre meno sulla coppia, la cui tenuta è incerta, e sempre più sul legame genitori-figli. Nel disegno di legge del 16 novembre 2011, il Consiglio federale propone pertanto di far diventare l’autorità parentale congiunta la regola, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (art. 296 D-CC). È ancora possibile attribuire l’autorità parentale esclusiva a uno solo dei genitori, esclusivamente se è necessario per proteggere gli interessi del figlio.
In ogni caso un figlio deve poter contare non solo su un rapporto stretto con ciascuno dei suoi genitori, ma anche su un accudimento stabile e affidabile nonché sulla sicurezza economica. Il debito mantenimento del figlio è un diritto fondamentale del fanciullo: l’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo recita infatti «Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.»
Garantire il debito mantenimento del figlio può tuttavia rivelarsi difficile dopo la separazione o il divorzio dei genitori, se le risorse di questi ultimi sono modeste.
1 RS 0.107
2 RS 272