Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine

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1.2 Diritto in vigore

1.2.1 Mantenimento da parte dei genitori

L'obbligo dei genitori di mantenere i figli è un effetto del rapporto di filiazione nel senso giuridico del termine; una discendenza genetica non è sufficiente7.

Lo stato civile dei genitori – sposato, divorziato, celibe/nubile – non incide sul loro obbligo di mantenere i figli. Quest’obbligo non è neppure legato all’esercizio dell’autorità parentale, della custodia o del diritto di visita8.

Il mantenimento del figlio spetta anzitutto ai genitori i quali, secondo l’articolo 276 capoverso 3 CC, sono liberati da tale obbligo solamente nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi. Se né i genitori né il figlio sono in grado di farlo, spetterà all’ente pubblico farsi carico del mantenimento del figlio (art. 293 CC). Le competenze legislative ed esecutive in questo ambito sono di competenza dei Cantoni (art. 115 della Costituzione federale del 18 aprile 1999, Cost; RS 101.).

1.2.2 Oggetto e estensione dell’obbligo di mantenimento

Secondo l’articolo 276 capoversi 1 e 2 CC, l’obbligo di mantenimento non riguarda solamente le spese di sostentamento in senso stretto (cibo, vestiario, alloggio, spese sanitarie, ecc.), ma anche l’educazione e la formazione nonché misure prese a tutela del figlio9. Di regola, i genitori adempiono il loro obbligo di mantenimento curando ed educando il figlio nella comunione domestica e assumendosene le spese. Se invece il figlio non vive con loro, il loro obbligo di mantenimento consiste in prestazioni pecuniarie (art. 276 cpv. 2 CC).

Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale (art. 278 cpv. 1 CC). In base all’articolo 163 CC, i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia (cpv. 1). Essi si intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa o le cure della prole (cpv. 2). In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale (cpv. 3). Di regola, i genitori non sposati, che vivono insieme, contribuiscono al mantenimento della famiglia sulla base di un accordo interno ispirato agli stessi principi.

Soltanto quando la comunione domestica si scioglie occorre calcolare concretamente il mantenimento del figlio e la relativa suddivisione tra i genitori.

1.2.3 Calcolo dell’importo del contributo di mantenimento per il figlio

Quando la comunione domestica si scioglie e in caso di separazione o divorzio, in linea di principio le cure e l’educazione del figlio sono assunte dal genitore titolare della custodia, ossia dal genitore con il quale il figlio vive prevalentemente, mentre l’altro dovrà versare prestazioni pecuniarie (art. 276 cpv. 2 CC).

7 DTF 136 IV 122 consid. 2; 129 III 646 consid. 4.1 pag. 651.

8 M EIER/STETTLER, n. 941 pag. 541. Cfr. anche la decisione del 12.12.2011 del Tribunale federale, 5A_618/2011 consid. 3.2: «Nach der Rechtsprechung hängt die Unterhaltspflicht gegenüber unmündigen Kindern nicht vom Recht auf persönlichen Verkehr ab und untersteht auch sonst keiner Bedingung. Die Unmöglichkeit, das Besuchsrecht auszuüben, rechtfertigt daher keine Abänderung des Unterhaltsbeitrags».

9 Il mantenimento comprende anche le spese di ricovero (art. 310 CC) o il congruo compenso dovuto ai genitori affilianti (art. 294 cpv. 1 CC).