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Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 6 pagine

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Approva e traspone la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali DF

b. riserva in merito all’articolo 24 capoverso 2:

la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 24 capoverso 2 al tentativo di commettere un reato secondo l’articolo 23;

c. riserva in merito all’articolo 25 capoverso 1 lettera e:

la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 25 capoverso 1 lettera e.

4 Il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d’Europa quanto segue:

L’autorità competente per la ricezione e la conservazione dei dati secondo l’articolo 37 capoverso 2 è l’Ufficio federale di polizia (fedpol) del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna.

Art. 2

Il Codice penale4 è modificato come segue :

Reati commessi Art. 5 cpv. 1

all’estero su

minorenni1

Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all’estero uno dei seguenti reati:

a. tratta di esseri umani (art. 182), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di diciotto anni e atti sessuali con minori in cambio di denaro (art. 196);

b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di quattordici anni;

c. pornografia qualificata (art. 197 n. 2bis e 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minori.

4 RS 311.0