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Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 6 pagine

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Approva e attua la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali DF

1. Prescrizione Art. 97 cpv. 2

dell’azione

Penale.2

Termini In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti

(art. 188), nonché di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 182, 189- 191, 195 e 197 cpv. 2bis commessi su fanciulli minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

3. Sfruttamento Art. 195

di atti sessuali.

Promovimento della

prostituzione È punito con una pena detentiva sino a dieci anni chiunque:

a. sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;

b. sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;

c. lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione;

d. mantiene una persona nella prostituzione.

Atti sessuali con Art. 196 (nuovo)

minori in cambio di

denaro

Chiunque, in cambio di denaro, compie atti sessuali con un minore o glieli fa compiere è punito con una pena detentiva sino a tre anni.

4. PornografiaArt. 197

1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 o li offre a una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa.

Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l’attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.

2bis Chiunque recluta un minore per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con la detenzione sino a tre anni o con la multa.