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Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 6 pagine

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Approva e traspone la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali DF

3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con animali, escrementi umani, atti violenti con adulti o atti sessuali o violenti fittizi con minori, è punito

a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali o violenti reali con minori, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

3bis Chiunque consuma oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti con adulti o atti sessuali o violenti fittizi con minori, oppure commette un reato a tenore del numero 3 comma 1 per assicurare il proprio consumo, è punito:

a. con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali o violenti reali con minori, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3ter Nel caso di reati a tenore dei numeri 3 e 3bis gli oggetti sono confiscati.

4. Se l’autore ha agito per fine di lucro, è punito:

a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali o violenti reali con minori, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

4bis. Nel caso di reati a tenore del numero 4 la pena detentiva è cumulata con una pena pecuniaria.

4ter. Non sono puniti i minori di età superiore ai 16 anni che fabbricano, possiedono o consumano con loro vicendevole consenso oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 che li raffigurano.

5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1-3bis non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.