Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/56: Ordinanza sul sussidio al Servizio sanitario apicolo (OSSA) · 4 pagine
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Articolo 6 Sorveglianza sanitaria apicola
BS, SG, AI, AR, TG, BS, AG, ZH, BE, VD intendono essere coinvolti nell'elaborazione delle strategie di prevenzione. Questa richiesta è stata avanzata anche dall’ASVC. NW e FR auspicano esplicitamente che i risultati della sorveglianza non siano comunicati regolarmente soltanto all’UFV, bensì anche ai Cantoni e al settore.
Articolo 7 Coordinamento
BS e BL propongono di sostituire il titolo «coordinamento» con «principi vincolanti». Questi due Cantoni e la STA ritengono inoltre che occorra prendere in considerazione le differenze regionali.
Sezione 3: Aiuto finanziario
Articolo 8 Criteri e modalità di versamento
SG, AI, AR, TG, ZH, BE, BL e l'ASVC chiedono che la partecipazione finanziaria minima del SSA e l’importo massimo della Confederazione e dei Cantoni siano espressi in termini percentuali. AG chiede di fissare per iscritto l’importo di fr. 600 000.- come totale dei contributi erogati dalla Confederazione e dai Cantoni.
Articolo 9 Condizioni
Alcuni partecipanti all’indagine conoscitiva sono dell’opinione che sia necessario cambiare la chiave di ripartizione tra i Cantoni, che deve essere calcolata in base al numero di colonie di api (GL, SAR, STA) o in base a una combinazione degli apiari e delle colonie di api (AI, AR). TI si dichiara invece favorevole alla chiave di ripartizione calcolata in base al numero di apiari registrati, visto che si tratta di un numero più stabile rispetto a quello, più fluttuante, delle colonie di api presenti in ogni Cantone.
Sezione 4: Collaborazione e vigilanza
Articolo 11 Collaborazione
BE approva questa disposizione in modo esplicito. Nell’elenco dei partner di collaborazione, la STA propone di menzionare anche l’UFAG e le sezioni cantonali dell’agricoltura, dato che anch’essi si occupano della salute delle api (ad es. nell’ambito della protezione dei vegetali).
Articolo 12 Vigilanza
SG, AI, AR, JU e l’ASVC ritengono che la gestione strategica e la vigilanza sul SSA debbano essere di competenza dell’UFV e dell’UFAG (nella variante in cui sia annesso al Centro di ricerche apicole). AG ritiene che questo compito debba essere svolto dall’UFAG.
Sezione 5: Entrata in vigore e durata di validità
Articolo 13
La durata di validità dell’ordinanza, limitata a un periodo di 8 anni, viene accolta favorevolmente. Tuttavia, nell’ordinanza occorre stabilire che i Cantoni siano consultati tempestivamente e che possano partecipare alla decisione di proseguire o sospendere il Servizio sanitario (GL, SG, AI, AR, JU, BE, BL, ZH, ASVC).