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Consultazione 2011/59: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA) e dell'ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) · 2 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del Disegno dell'08.06.2011

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 15d cpv. 1 lett. d n. 5

5. nomi sportivi o d'allevamento dell’animale, se disponibili,

Art. 15dbiscpv. 5

5L'Ufficio federale dell'agricoltura può concordare con organizzazioni o associazioni estere che queste possano rilasciare per la propria razza i passaporti per equide, se tengono il libro genealogico di origine della razza e riconoscono solo i passaporti da loro rilasciati. Nella convenzione vanno regolamentati gli obblighi di notifica di cui all'articolo 4d capoverso 6 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 20052.

Art. 15e cpv. 6 e 7

6Il servizio preposto al rilascio dei passaporti di cui all'articolo 15dbisdeve notificare al gestore entro 30 giorni il rilascio del passaporto per equide di cui all'allegato numero 3 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 20053.

7Tutte le notifiche di cui agli articoli 4c e 20c, nonché all'allegato numero 3 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 20054 vanno effettuate sul portale Agate.

II

La presente modifica entra in vigore il (1° gennaio 2012).

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

1 RS 916.401

2 RS 916.404

3 RS 916.404

4 RS 916.404 2011