Avamprogetto OBDTA
Consultazione 2011/59: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA) e dell'ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) · 6 pagine
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Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Modifica del Disegno dell'08.06.2011
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza BDTA del 23 novembre 20051 è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1Agli articoli 4 capoverso 1, 4a, 4b, 4c capoverso 2, 4d capoversi 1–5, 20c capoversi 1 e 2 nonché nel titolo dell'allegato l'espressione «gestore della banca dati» è sostituita con «gestore».
2Articoli 6 capoverso 3 e 12a capoverso 3 lettera b
Concerne soltanto il testo tedesco.
3Articoli 4c capoverso 1 lettere b–d, 4d capoverso 4, 4e capoversi 1 e 2, 12b capoverso 2 lettera d, 20c capoversi 1 e 2 lettere a e h
Concerne soltanto il testo tedesco.
4Agli articoli 2 lettera f numero 2, 6 capoverso 3, 8 capoverso 1 lettera a, 12 capoverso 2, 20c capoverso 2 lettera b nonché all'allegato l'espressione "numero" è sostituita con "numero BDTA".
Art. 2 lett. d, e ed f n. 1 e 3 nonché lett. h-k
I seguenti termini significano:
d. azienda detentrice di animali: azienda detentrice di animali ai sensi dell'articolo 6 lettera o dell'ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE);
e. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali: numero assegnato dal gestore della banca dati sul traffico di animali (gestore) a un’azienda detentrice di animali;
f. storia dell’animale: insieme dei seguenti dati relativi a un singolo animale:
1 RS 916.404
2 RS 916.401
2011