Avamprogetto OEm-BDTA
Consultazione 2011/59: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA) e dell'ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) · 3 pagine
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Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)
Disegno dell'08.06.2011
Modifica del
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 giugno 20061 sugli emolumenti per il traffico di animali è modificata come segue:
Art. 1 lett. a, d e f
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi presso:
a. i detentori di animali secondo i numeri 1–5 e 6-7 dell’allegato;
e. i proprietari di animali secondo i numeri 5a, 5b e 6 dell’allegato;
f. gli incaricati di cui al numero 8 dell’allegato.
Art. 3 Calcolo e riscossione degli emolumenti
1Le aliquote degli emolumenti sono fissate nell'allegato.
2Il gestore della banca dati sul traffico di animali ai sensi dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 20052 fattura gli emolumenti per conto dell'Ufficio federale dell'agricoltura.
3Gli emolumenti per l'acquisizione di dati ai sensi dell'articolo 9a capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 20053 fino a un importo di 10 franchi l'anno non sono fatturati.
II
L'allegato è modificato come segue:
N. 6 periodo introduttivo
6. Tasse amministrative per:
1 RS 916.404.2
2 RS 916.404
3 RS 916.404
2011