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Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 4 pagine

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LF sull'adeguamento delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone

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a. una copia della notifica di cui all'articolo 6 o una copia dell'autorizzazione rilasciata se l'entrata in Svizzera sottostà alla procedura di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;

b. il certificato di cui all'articolo 11a capoverso 1 del regolamento (CEE)

574/72 (modulo E 101)4;

c. una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o committente per il mandato o contratto d'opera da eseguire in Svizzera.

3Se, in occasione di un controllo, il lavoratore indipendente non può presentare i documenti indicati nel capoverso 2, l'organo di controllo gli impartisce un termine supplementare.

4Se, entro il termine supplementare impartito, il lavoratore indipendente non può adempiere l'obbligo di presentare la documentazione di cui al capoverso 2 o documenti equivalenti a quelli indicati nel capoverso 2 oppure il datore di lavoro di una persona che non è riuscita a provare il carattere indipendente dell'attività non è noto, l'organo di controllo lo comunica all'autorità cantonale competente secondo l'articolo 7 capoverso 1. Quest'ultima può ordinare l'interruzione dell'attività e predisporre che la persona interessata lasci il posto di lavoro.

5Se, sulla base dei documenti presentati e di eventuali osservazioni sul posto, non sono in grado di valutare definitivamente se l'attività ha carattere indipendente, gli organi di controllo possono chiedere informazioni supplementari alla persona controllata e al mandante o committente.

Art. 7 cpv. 2

2Il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il capoverso 1, su richiesta, tutti i documenti che provano l’osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

Art. 9 cpv. 2, lett. a, c, d, e (nuove)

2L’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d può:

a. per infrazioni all’articolo 1biscapoverso 2, pronunciare una multa amministrativa sino a 1000 franchi; è applicabile l’articolo 7 della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo;

4 Regolamento (CEE) 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1; nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. .