Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine

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Dipartimento federale dell'economia DFE

Segretaria di Stato dell'economia SECO

Direzione del lavoro

Legge federale sull’adeguamento delle misu-

re collaterali alla libera circolazione delle

persone

Rapporto esplicativo

Compendio

La legislazione in vigore sulle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

presenta alcune lacune che vanno colmate. L’introduzione di provvedimenti volti a lot-

tare contro il fenomeno della pseudo-indipendenza di prestatori di servizi stranieri, a fornire le basi per sanzionare i datori di lavoro che, quando impiegano lavoratori in

Svizzera, infrangono le disposizioni sul salario minimo prescritte in un contratto nor-

male di lavoro nonché le violazioni dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale agevolata renderà ancora più efficiente l’attuazione delle misure collaterali.

Le misure collaterali alla libera circolazione delle persone sono entrate in vigore il 1° giugno 2004. Da allora sono state rafforzate e la loro esecuzione è stata più volte ottimizzata mediante diversi provvedimenti. Le misure collaterali permettono di sorvegliare il mercato del lavoro e di controllare le condizioni lavorative al fine di poter adottare i provvedimenti adeguati nel caso venissero individuati abusi.

L’esperienza di sette anni d’esecuzione delle misure collaterali ne ha dimostrato l’efficacia nel proteggere i lavoratori svizzeri e stranieri contro l’offerta di salari inferiori a quelli usuali e le violazioni delle condizioni lavorative. Esse garantiscono inoltre che i prestatori di servizi svizzeri e stranieri siano soggetti alle stesse condizioni di concorrenza e che l’Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sulla libera circolazione delle persone (ALC) sia accettato dalla popolazione.

Sono tuttavia emerse alcune lacune nella legislazione in vigore, per colmare le quali occorre ancorare nella legge:

− dei provvedimenti per lottare contro il fenomeno della pseudo-indipendenza di prestatori di servizi stranieri;

− delle sanzioni per i datori di lavoro che, quando impiegano lavoratori in Svizzera, infrangono le disposizioni sul salario minimo prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni;

− delle sanzioni in caso di violazioni dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale agevolata ai sensi dell’articolo 1a della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro.

2011-09-06/58 \ COO.2101.104.5.2790906