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Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 3 pagine
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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile ( LPPC)
Modifica del…
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del… 20121,
decreta:
I
La legge del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 5 (nuovo)
5Essi sono prosciolti d’ufficio dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni.
Art. 16 cpv. 2 e 3 (nuovo)
2Le persone soggette all’obbligo di leva che risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953 non vengono reclutate.
3Le persone soggette all’obbligo di leva che per motivi psichici non soddisfano le esigenze del servizio militare di principio non vengono reclutate.
Titolo antecedente l'art. 27
3. Sezione: Chiamata e controlli
Art. 27 cpv. 2bise 2ter(nuovo)
2bisGli interventi per lavori di ripristino secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b devono aver luogo entro tre anni dal verificarsi dell’evento. I militi della protezione civile possono essere chiamati in servizio per al massimo 21 giorni l’anno.
2terIl Consiglio federale definisce i criteri per il prolungamento eccezionale dei termini di cui all’articolo 27 capoverso 2bistenendo conto in particolare del tipo e dell’ampiezza dell’evento.
Art. 27a cpv. 4
4Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per gli interventi di pubblica utilità. I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.
Art. 28 Controlli
1I controlli relativi ai militi della protezione civile incombono ai Cantoni.
2L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) vigila:
a. sul rispetto dei limiti temporali massimi statuiti negli articoli 25a, 27 capoversi 2bise 2ter, 27a capoverso 2 e 33 – 36;
b. sulla compatibilità dei lavori di ripristino secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b con lo scopo e i compiti della protezione civile;
c. sulla compatibilità degli interventi di pubblica utilità secondo l’articolo 27a capoverso 1 lettera b con lo scopo e i compiti della protezione civile.
3In caso di superamento dei limiti temporali massimi, l’UFPP ingiunge al Cantone interessato di non effettuare i lavori di ripristino o di non chiamare ulteriormente in servizio il milite in questione e informa l’Ufficio centrale di compensazione.
4I Cantoni informano l’UFPP in merito ai lavori di ripristino e agli interventi di pubblica utilità previsti al più tardi tre mesi prima del loro inizio. Se i lavori di ripristino o l’intervento di pubblica utilità non sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l’UFPP ingiunge al Cantone interessato di non effettuare i lavori o l’intervento in questione.
5Il Consiglio federale disciplina la procedura di vigilanza.
1FF 2012 …
2 RS 520.1
3 RS 510.10
…1