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Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 3 pagine

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Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 33 Istruzione di base

1Al più tardi entro la fine dell’anno in cui compiono i 26 anni, i militi di protezione civile incorporati dopo il reclutamento seguono un’istruzione di base di 10–19 giorni. Le persone cui si prevede di affidare una funzione di specialista possono inoltre essere chiamate a seguire un’istruzione complementare di 5 giorni al massimo.

2I militi di protezione civile incorporati nel personale di riserva senza istruzione di base possono essere chiamati a seguire tale istruzione al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono i 30 anni.

3Le persone naturalizzate dopo il compimento dei 25 anni sono annunciate dai Cantoni per il reclutamento e assolvono l’istruzione di base al più tardi tre anni dopo il reclutamento.

4Le persone che assumono volontariamente l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile assolvono l’istruzione di base entro tre anni dal reclutamento. Il Cantone competente decide se le persone che dispongono già di un’istruzione equivalente devono assolvere l’istruzione di base.

Art. 34 Istruzione dei quadri

1I militi cui si prevede di affidare la funzione di comandante seguono un corso per comandanti di 15–24 giorni. Sono convocati dalla Confederazione per 10–12 giorni e dai Cantoni per 5–12 giorni. I Cantoni si assumono i propri costi.

2I militi cui si prevede di affidare un’altra funzione di quadro seguono un corso per quadri di 5–12 giorni.

Art. 35 Perfezionamento

1I militi con funzioni di quadro o di specialista e i militi che sono stati attribuiti alla funzione di base di sorvegliante del materiale o di sorvegliante d’impianto possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di 12 giorni su un periodo di quattro anni.

2Nell’ambito del loro perfezionamento secondo il capoverso 1, i militi ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2 possono essere convocati dai Cantoni per un massimo di 5 giorni. I Cantoni si assumono i propri costi.

Art. 36 cpv. 2 e 3

2I comandanti e i loro sostituti possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 19 giorni di corso.

3I militi che assumono altre funzioni di quadro o funzioni di specialista e i militi che sono stati attribuiti alla funzione di base di sorvegliante del materiale o di sorvegliante d’impianto possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 12 giorni di corso.

Art. 38 cpv. 2

2L’UFPP disciplina la convocazione ai servizi d’istruzione e ai corsi di perfezionamento secondo l’articolo 39 capoverso 2.

Art. 66b Decisioni cantonali in ultima istanza

1Nelle controversie di natura non pecuniaria, contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2Il DDPS può impugnare le decisioni cantonali di ultima istanza con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su richiesta, le autorità cantonali di ultima istanza notificano al DDPS senza indugio e gratuitamente le loro decisioni.

Art. 72 cpv. 1ter(nuovo) e 5

1ter bis ter

Per vigilare sul rispetto dei limiti temporali massimi statuiti negli gli articoli 25a, 27 capoversi 2 e 2 , 27a capoverso 2 e 33 – 36, l’UFPP tratta i dati d’impiego dei militi di protezione civile nel Sistema di gestione del personale dell’esercito.

5L’UFPP e i Cantoni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente i numeri d’assicurato AVS per l’esecuzione dei controlli.

II

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 3 ottobre 20084 sui sistemi d’informazione militari (LSIM)

Art. 13 lett. k (nuovo)

Il PISA serve all’adempimento dei compiti seguenti:

k. evitare gli abusi in materia d’IPG, segnatamente tramite il controllo dei limiti temporali massimi secondo gli articoli 25a, 27 capoversi 2bise 2ter, 27a capoverso 2 e 33–36 LPPC.

4 RS 510.91