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Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 3 pagine
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Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Art. 14 cpv. 2 lett. d (nuovo)
2Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e all’obbligo di prestare servizio di protezione civile:
d. dati sui servizi di protezione civile prestati.
Art. 16 cpv. 1 lett. g (nuovo), cpv. 1bis(nuovo) e cpv. 2 frase introduttiva
1Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rende i dati del PISA accessibili ai seguenti organi tramite procedura di richiamo:
g. all’Ufficio centrale di compensazione per evitare abusi in materia di IPG;
1bisL’Ufficio centrale di compensazione può comunicare i dati secondo il capoverso 1 lettera g alle rispettive casse di compensazione competenti.
2Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica i dati del PISA agli organi e alle persone seguenti:
2. Legge federale del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)
Art. 1a cpv. 1, 3 e 6
1Le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero e nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di servizio per il quale percepiscono il soldo. Fanno eccezione gli impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato, che prestano servizio militare a titolo volontario o che prestano servizio nell’amministrazione militare.
3Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno intero per il quale percepiscono il soldo conformemente all’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)6. È fatta eccezione per il personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell’ambito di interventi di pubblica utilità secondo l’articolo 27a LPPC.
6Il diritto all’indennità si estingue con la percezione di una rendita di vecchiaia dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ma al più tardi con il raggiungimento dell’età pensionabile ai sensi dell’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
Art. 11 cpv. 1
1Per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
Art. 20a (nuovo) Responsabilità
1I Cantoni sono responsabili dei danni causati all’assicurazione per:
a. il non rispetto delle prescrizioni nella chiamata ad interventi della protezione civile secondo gli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 1 lettera b e 33-37 LPPC;
a. il non rispetto delle prescrizioni nell’autorizzazione di interventi della protezione civile secondo gli articoli 27a capoverso 1 lettera b LPPC;
c. azioni illecite dei contabili delle organizzazioni di protezione civile.
2Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive due anni dopo che l’Ufficio delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi dieci anni dopo il verificarsi del danno. Qualora la richiesta di risarcimento dei danni sia riconducibile a un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest’ultimo.
3L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.
4Le richieste di risarcimento dei danni possono essere compensate con prestazioni della Confederazione.
III
1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.