Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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infatti soddisfare, o non in maniera sufficiente, i requisiti di base e può quindi provocare danni a persone (ad es. a seguito di un crollo o della mancata sicurezza in caso di incendio). La dichiarazione di prestazione nonché le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza che l’accompagnano devono essere equiparate alle istruzioni per l’uso o alle informazioni sulla sicurezza ai sensi del diritto in materia di sicurezza dei prodotti, poiché solo dalla dichiarazione di prestazione e dai relativi documenti di accompagnamento gli utilizzatori possono desumere, per quali scopi o in quale modo il prodotto può o deve essere utilizzato (variante I).

- Attualmente, mediante i documenti di conformità, il fabbricante prova

inoltre di soddisfare determinati requisiti del prodotto (livelli di

soglia). L’adempimento di questi requisiti dovrà in futuro essere provato nel quadro della dichiarazione di prestazione. Un’ulteriore agevolazione per il fabbricante concerne la possibilità di fornire in linea di massima la dichiarazione di prestazione anche in forma

elettronica (i dettagli dovranno essere stabiliti dal Consiglio federale).

Gli obblighi del fabbricante possono essere riassunti come segue: gli attuali documenti di conformità secondo la LProdC (2001) e la LSProd (2010) contengono informazioni finalizzate a un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto. La variante I prevede di alleggerire in parte questi obblighi. Ciò che invece non cambia è il fatto che le informazioni sul prodotto, che il fabbricante acclude al prodotto e che in futuro dovranno essere contenute nella dichiarazione di prestazione, devono giungere in maniera precisa, inalterata e diretta agli utilizzatori del prodotto, per non pregiudicare l’impiego sicuro del prodotto ai sensi alla sicurezza del prodotto e dell’opera di costruzione.

(b) Gli obblighi degli importatori e dei distributori: gli operatori economici a valle della catena di fornitura sono tenuti già oggi a provvedere affinché l’obiettivo principale della LProdC (2001) e della LSProd riguardo alla sicurezza possa essere raggiunto, ovvero l’uso sicuro e appropriato di un prodotto da costruzione in vista della sicurezza del prodotto stesso e dell’opera di costruzione. Conformemente all’articolo 8 capoverso 4 LSProd, per raggiungere questo obiettivo i distributori devono contribuire al rispetto dei requisiti di sicurezza e collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Gli importatori e i

distributori sottostanno ai medesimi obblighi dei fabbricanti se hanno ragione di presumere che il prodotto presenti rischi e, secondo la LSProd, sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie e a cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato al fine di prevenire tali pericoli (art. 8 cpv. 5 LSProd). Questi obblighi sono ripresi nella riveduta LProdC e collegati alle informazioni della dichiarazione di prestazione, poiché tali informazioni hanno una notevole rilevanza per la sicurezza (vedi sopra). Gli obblighi degli importatori e dei distributori possono quindi essere riassunti affermando che questi operatori economici non sono responsabili per la corretta redazione della dichiarazione di prestazione, ma devono comunque provvedere affinché le informazioni sui prodotti giungano all’utilizzatore del prodotto in maniera precisa, inalterata e diretta e la