Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/1: Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 6 pagine
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Introduzione
Secondo il diritto vigente, i Cantoni devono emanare disposizioni sull'impiego e la custodia delle sostanze dei tutelati nonché sul modo della contabilità, delle relazioni e dei resoconti di tutela (art. 425 CC). Vari Cantoni hanno pertanto redatto disposizioni del genere sotto forma di ordinanze, circolari o raccomandazioni. Nell’interesse di un’applicazione uniforme del diritto federale, il Consiglio federale emana disposizioni sull’investimento e la custodia dei beni patrimoniali fondandosi sul Codice civile riveduto (art. 408 CCriv).
L'Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) parte dal presupposto che la persona incaricata di amministrare i beni dell'interessato disponga delle conoscenze di base necessarie per individuarne le esigenze economiche e scegliere la migliore strategia d'investimento (art. 400 cpv. 1 CCriv). Tuttavia, l'ordinanza non contempla complessi strumenti d'investimento, in quanto non ci si aspetta che gli investimenti patrimoniali siano affidati a esperti finanziari.
Art. 1
Le competenze amministrative dipendono dalla misura adottata e sussistono quando l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (di seguito autorità di protezione) istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, una curatela generale o una tutela (diritto della filiazione). Il patrimonio comprende tutti i diritti e gli obblighi valutabili in denaro dell’interessato. Oltre al denaro e ai titoli, include i beni materiali (beni mobili e immobili), ma ad esempio anche il reddito, a prescindere dalla sua provenienza, gli interessi, le rendite, i crediti, le partecipazioni, lo sfruttamento di eventuali diritti (quali brevetti, licenze)1.
Art. 2
L’investimento del patrimonio dell’interessato deve essere sicuro, finalizzato a conservarne il valore e redditizio. Dallo scopo insito nella protezione degli adulti e dei minori deriva il principio di mirare alla sicurezza più che al rendimento, ossia alla conservazione più che alla crescita del patrimonio2. In questo senso, l'investimento deve richiamarsi alla prudenza, a maggior ragione oggi, dopo che la crisi finanziaria del 2009 con le forti oscillazioni e il crollo dei corsi di azioni, quote di fondi e altri prodotti strutturati, ha generato un'incertezza generale sul futuro andamento dei mercati finanziari.
Finora il Tribunale federale non ha voluto dare una definizione precisa del concetto di investimento sicuro nell’ambito del diritto tutorio (DTF 78 II 338, 343 seg.). L’articolo 5 segg. dell’ordinanza specifica un concetto moderno di sicurezza, fondato essenzialmente sull’esigenza di personalizzare l’investimento. Un investimento diversificato è più sicuro, laddove per diversificazione si intende la ripartizione del patrimonio su investimenti estremamente differenti allo scopo di ottimizzare il rapporto rischio-rendimento per l’insieme dei beni patrimoniali3. Inoltre, occorrerebbe puntare sulla massima dispersione dei rischi nell’investire o convertire grandi capitali. Nel caso di grandi investimenti diversificati già in atto, l'ammini-
1 Basler Kommentar, ZGB I-Guler (2010), art. 413 N 7. 2 Conferenza delle autorità cantonali di tutela (CAT, oggi COPMA, Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti), Ergänzende Empfehlungen zur Vermögensanlage, ZVW 3/2009, pag. 201, disponibile sono in tedesco con riassunto in italiano; Hermann Schmid, Kommentar Erwachsenenschutz, art. 408 N 10. 3 Marianne Basler Scherer, Impiego di capitali nell’ambito del diritto di protezione degli adulti, RMA 3/2011 pag. 177.