Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/1: Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 6 pagine
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nieri per un massimo del 50 per cento. A tale proposito l’ordinanza riprende a grandi linee le disposizioni per l’investimento delle riserve per esigenze supplementari (art. 24), contenute nell’ordinanza sul diritto tutorio del Cantone di Lucerna in vigore dal 25 settembre 2001, ordinanza che, nel 2001, la Conferenza delle autorità cantonali di tutela (CAT) ha preso a modello per le sue raccomandazioni sugli investimenti patrimoniali10.
L’obbligo di diligenza cui è soggetto l’amministratore di sostegno implica che egli non solo acquisisca le necessarie competenze specifiche, ma che ricorra a una consulenza supplementare nei casi più complessi. Non è necessario che l’autorità di protezione annoveri fra i suoi dipendenti esperti in materia, ma sarebbe ideale l’appoggio di un interlocutore competente del mondo della finanza.
Il nuovo diritto in materia di protezione degli adulti prevede che l'autorità di protezione dei minori e degli adulti ordini misure ad hoc (art. 391 cpv. 1 CCriv). In base a questo principio l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può ordinare un investimento che differisca dalle regole degli art. 6-7 OABCT, se le condizioni finanziarie dell'interessato, tenendo conto dei suoi bisogni personali secondo l'art. 5 OABCT, sono eccezionalmente favorevoli.
Volutamente si è rinunciato a introdurre l’applicazione per analogia delle direttive in materia di investimento patrimoniale nell’ambito della previdenza professionale (art. 49 - 59 dell’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità). Le casse pensioni sono infatti amministrate in modo professionale, dispongono di personale specializzato e dell’infrastruttura tecnico-amministrativa necessaria. Inoltre sono chiamate a investire capitali di tutt’altra entità e sono in grado di prevedere il proprio fabbisogno di liquidità con maggiore precisione rispetto a quanto si possa fare per una persona protetta11.
Art. 8
Gli investimenti di capitale che non offrono garanzie sufficienti vanno sostituti con investimenti più sicuri. Non si dovrà procedere alla conversione in un momento inopportuno, ma provvedere a tutelare gli interessi della persona protetta. La tempestività della conversione dipende dalle circostanze del caso. Nel diritto vigente, stando alla giurisprudenza, i criteri di conversione degli investimenti possono essere meno severi rispetto a quelli applicati al primo collocamento. Si può ad esempio tenere conto della situazione personale dell’interessato purché non sussistano particolari incognite (DTF 48 II 428). L’articolo 8 capoverso 3 OICPP s’ispira all’articolo 412 capoverso 2 CCriv; andrebbe ad esempio valutata l’opzione di rinunciare, nell’interesse del protetto, a monetizzare un immobile o un’impresa di famiglia ereditati dall’interessato. Se l’eredità consiste in un pacchetto di quote di un’impresa di famiglia, andrebbe verificato se sia possibile disporre che l’attività venga portata avanti ad interim.
Art. 9
L’interessato limitato nell’esercizio dei diritti civili in seguito a un provvedimento dell’autorità di protezione degli adulti non ha più la facoltà di contrarre, in piena autonomia, negozi giuridici validi con la banca. Attualmente capita che, pur esibendo l’atto di nomina dell’autorità tutoria, la banca non riconosca la legittimità dell’amministratore di sostegno a rappresentare l’interessato, il che ostacola l’amministratore di sostegno nell’adempimento dei sui compiti di
10 CAT (oggi COPMA), op. cit., nota 2, pag. 334. 11 CAT (oggi COPMA), op. cit., nota 2, pag. 333.